Voluntary disclosure, in attesa del calendario delle scadenze
Pubblicato il 06 dicembre 2014
Dopo l’ok del Senato, il Ddl n.
1642 sul
rientro dei capitali e l'emersione delle somme illecitamente detenute all’estero è legge e attende la pubblicazione sulla “
Gazzetta Ufficiale”, a seguito della quale il provvedimento entrerà definitivamente in vigore.
La data dell’ufficializzazione della legge è importantissima perché da essa dipenderà tutto il calendario degli adempimenti successivi previsti a carico dei contribuenti.
Entro i successivi 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, l’Agenzia delle Entrate predisporrà un
provvedimento attuativo sulle modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione, di
pagamento dei relativi debiti tributari e di ogni altra modalità applicativa della procedura.
Conosciuti questi dettagli tecnici, i contribuenti interessati alla sanatoria potranno
aderire alla procedura fino al 30 settembre 2015, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.
Per chi ha disponibilità nei paesi Black list, per aderire alla procedura di emersione volontaria, sarà necessario attendere la stipula di un accordo specifico tra il Paese in questione e l’Italia, da effettuarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, che consenta l’effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello di Convenzione Ocse.
Intanto altri paesi (anche il Liechtenstein) stanno aderendo all'accordo Fatca (Foreign account tax compliance act), cosicché per la fine del 2015 gli istituti di credito saranno tenuti a trasmettere i dati dei loro clienti americani al fisco statunitense.
Per i contribuenti che hanno commesso reati tributari negli anni dal 2006 al 2009 è necessario, invece, attendere l’approvazione del
decreto sulla riforma delle sanzioni penali tributarie.
È da ricordare, a proposito di reati tributari, che per chi aderisce alla collaborazione volontaria sarà esclusa la punibilità per alcuni reati fiscali previsti dal Dlgs n.
74/2000, quali: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di false fatture; mediante altri artifizi; dichiarazione infedele; omessa presentazione; omesso versamento delle ritenute; omesso versamento Iva.
La non punibilità varrà per chi si avvale della sanatoria per regolarizzare non solo disponibilità estere, ma anche per sanare evasioni fiscali senza aver trasferito somme di denaro all’estero. Restano, invece, perseguibili i reati di emissione di fatture false e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Online la prima bozza del modello
Intanto l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in rete la
prima bozza del modello da utilizzare per aderire alla procedura di collaborazione volontaria e per mettersi in regola con il Fisco.
Dalla lettura della modulistica emerge che si tratta di uno schema semplificato, di sole due pagine, ma con tutte le informazioni utili per avviare la procedura.
Si parte, nella prima pagina, dall’indicare che
tipo di emersione si vuole sanare (Nazionale o Internazionale), per proseguire con i
dati del contribuente, del rappresentante e del professionista, per poi indicare sotto
forma di dichiarazione di avvalersi della procedura di emersione dei capitali all’estero e chiedere che
“i rendimenti vengano determinati, anziché analiticamente applicando la misura del 5%” e, che tipo di modalità di versamento si preferisce.
I dati effettivi relativi alle operazioni da portare alla luce e gli imponibili da regolarizzare vengono indicati nella seconda pagina.
Analogamente a quanto già accade per la procedura di
ruling internazionale, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe creare un binario dedicato per l’inoltro delle istanze telematiche, dato che l'nvio attraverso raccomandata A/R dovrebbe considerarsi ora superata.