Voluntary disclosure con cumulo giuridico

Pubblicato il 04 febbraio 2017

Il 26 gennaio 2017 si è tenuto il Videoforum 2017 con tema centrale “Le novità della legge di bilancio 2017”.

All'evento, trasmesso dagli studi televisivi di Class CNBC di Milano e Roma a cui hanno partecipato – in collegamento con le loro sedi – i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro, sono intervenuti il Viceministro dell'Economia Casero, la direttrice delle Entrate Rossella Orlandi e il Direttore centrale accertamento Polito.

Le risposte degli esperti ai quesiti posti dai lettori nel corso del Videoforum saranno raccolte in un prossimo documento di prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Voluntary e monitoraggio

Un aspetto trattato è stato quello riguardante le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e l'applicazione dei principi del cumulo giuridico.

La risposta fornita dall'Agenzia, che presto sarà riepilogata in una circolare, riguarda proprio l'applicazione delle sanzioni e il rapporto esistente tra la loro determinazione e la procedura di sanatoria volontaria riaperta dal decreto fiscale n. 193/2016.

Quella resa dell'Agenzia sembra essere una vera e propria apertura rispetto a quanto solitamente avviene con le modalità ordinarie nel caso di contestazioni per le violazioni da quadro RW.

Secondo il nuovo orientamento agenziale, infatti, anche in sede di contestazione delle violazioni da parte della stessa Amministrazione finanziaria, ai fini del monitoraggio fiscale, deve essere applicato il principio del cumulo giuridico.

Per di più, aggiunge l'Agenzia, in sede di Voluntary bis l'applicazione del cumulo potrà essere effettuata anche in modo “spontaneo” da parte del contribuente che definisce la propria posizione.

Contribuenti forfetari

Altro quesito posto ai tecnici delle Entrate è stato quello se i contribuenti forfettari, già esonerati dallo spesometro, saranno tenuti ad effettuare la nuova trasmissione telematica dei dati delle fatture.

Partendo dal presupposto che i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54 e ss legge n. 190/2014), comunque, effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, ciò non consentirebbe di affermare che essi siano esonerati dall'adempimento suddetto.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, sottolineando le finalità di contrasto degli illeciti perseguite tramite l'adempimento della nuova trasmissione telematica dei dati delle fatture, ha ritenuto che debbano essere esonerati i contribuenti forfetari e i contribuenti minimi, fintanto che essi permangono nei regimi di franchigia Iva.

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