Il 31 luglio è l'ultimo giorno utile per aderire alla seconda campagna di emersione dei capitali detenuti illecitamente all'estero, cosiddetta Voluntary disclosure bis.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 13 giugno, ha definito le modalità operative della riapertura dei termini e dell'adesione alla seconda sanatoria volontaria.
Nel documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria – dopo aver ripercorso il quadro normativo che disciplina la procedura originaria di emersione (legge n. 186/2014) – fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla nuova finestra che è stata prevista dal “collegato fiscale”.
I termini per la seconda sanatoria sono stati riaperti, infatti, dal Dl n. 193/2016 (art. 7), che al fine di “riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per l’avvio di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia”, ha previsto un ulteriore intervallo temporale, che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, in cui è possibile accedere alla procedura di collaborazione volontaria.
La nuova finestra interessa sia la “collaborazione volontaria internazionale”, ossia l’emersione di attività estere, sia la “collaborazione volontaria nazionale”, ossia l'emersione di violazioni dichiarative relative a imposte erariali “nazionali” (come imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta, contributi previdenziali).
L'istanza può essere integrata fino al 30 settembre 2017 ed entro il medesimo termine possono essere anche trasmesse la documentazione e le informazioni richieste.
Possono aderire alla riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, sia nella sua declinazione internazionale che nazionale, tutti coloro che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal decreto legge “collegato fiscale”.
Si tratta delle persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato, direttamente o anche per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale, analogamente a quanto previsto per la precedente edizione, possono accedere, oltre ai contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche i contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
La circolare n. 19/E/2017 contiene al riguardo alcune precisazioni.
Sono previsti dei limiti per i contribuenti che hanno già presentato istanza nell’ambito della prima edizione: infatti, non si può attivare la procedura di collaborazione volontaria in relazione allo stesso segmento (internazionale o nazionale) già oggetto della precedente istanza.
Analogamente, non potranno aderire alla nuova sanatoria i contribuenti che hanno aderito alla prima voluntary, ma che non l’hanno perfezionata con il pagamento del dovuto.
Inoltre, non è possibile accedere alla voluntary bis per regolarizzare una violazione oggetto di istanza nella precedente edizione, se era già stata rilevata una causa di inammissibilità, a meno che, nel frattempo, quest’ultima sia stata rimossa.
Al contrario, invece, è consentito l'accesso alla voluntary bis anche al contribuente che ha già aderito alla prima sanatoria, ma che si era visto rigettare l’istanza per la mancanza di documentazione o perché tardiva, sempreché - nel frattempo - non siano subentrate cause ostative. Analogo discorso per chi non ha potuto aderire alla prima edizione della voluntary perchè in presenza di cause ostative, ora eliminate.
E' ammesso alla riapertura dei termini, anche il contribuente che, in relazione alla precedente edizione, aveva presentato un’istanza tardiva.
Il Dl 193/2016, nel disporre la riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ha delineato un procedimento nuovo rispetto a quello applicabile alla prima edizione della procedura, le cui novità consistono nel pagamento spontaneo da parte dell'istante a seguito di autoliquidazione delle somme dovute, con conseguente specifico controllo da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché nella previsione di presunzioni legate al possesso di contanti o valori al portatore.
Un capitolo della circolare n. 19/E è dedicato appunto all'autoliquidazione delle somme dovute. Vi si legge che:
- gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base ai dati contenuti nell'istanza presentata.
- il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017.
- per il pagamento spontaneo, il contribuente non può avvalersi della compensazione prevista dal Dlgs n. 241/1997 (art. 17) e successive modificazioni.
L'Agenzia delle Entrate al riguardo specifica che il contribuente potrà decidere di autoliquidare alcune annualità e attendere l’Agenzia per le altre.
La maggiorazione prevista in caso di omesso o carente versamento delle somme dovute in caso di autoliquidazioni si applica solo in caso di discordanza tra il versato e quanto indicato nell’istanza di adesione
Non si applica, invece, in caso di diversa qualificazione giuridica di una fattispecie da parte dell’ufficio. La maggiorazione è applicata per singola annualità.
Sul sito delle Entrate è a disposizione un software per chi autoliquida, che supporta il contribuente nel calcolo delle sanzioni e nell’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico.
Come si legge nel comunicato stampa del 13 giugno 2017, che accompagna la pubblicazione della circolare n. 19/E, per agevolare il calcolo delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che consente ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco, così da procedere spontaneamente al loro versamento entro il 30 settembre 2017.
L’applicativo è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online - senza registrazione.
La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24.
La fase di test dell'applicazione è terminata e la procedura può essere utilizzata per il calcolo delle somme dovute.
Relativamente agli aspetti sanzionatori, la nuova circolare precisa che:
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