Le piante planimetriche allegate a contratti aventi ad oggetto la vendita di immobili, fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene. Costituiscono dunque mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ambito di una vicenda che vedeva opposti alcuni condomini al Comune proprietario dell’intero fabbricato, fatta eccezione per due appartamenti che il costruttore aveva tenuto per sé e poi appunto venduto agli stessi condomini.
Il predetto Comune aveva tuttavia realizzato, nel porticato posto a piano terra dell’edificio, alcune abitazioni da destinare agli sfrattati. Chiedevano pertanto i condomini, la demolizione di dette unità abitative, stante la presunzione di condominialità del portico ove erano state costruite. Ciò in ossequio al tenore letterale del titolo di acquisto, che oltretutto faceva riferimento ad una planimetria allegata, sottoscritta dalle parti e dal notaio rogante, in cui il porticato in questione veniva per l’appunto definito come condominiale.
La Cassazione, con sentenza n. 26609 del 21 dicembre 2016 – a conferma della sentenza d’appello – ha dato ragione ai condomini, spiegando come i giudici territoriali abbiano correttamente valorizzato, onde ricostruire la volontà delle parti, il rilievo che nel testo contrattuale si facesse espresso riferimento, per la migliore identificazione del cespite compravenduto, alla planimetria allegata all’atto (che, si è detto, classificava il porticato di proprietà condominiale).
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