Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Chiarimenti dal Fisco
Pubblicato il 26 settembre 2014
La legge di Stabilità 2014 (L.
147/2013) ha esteso l’
obbligo di apposizione del visto di conformità, di cui al Dlgs
241/1997, anche alle
dichiarazioni fiscali, in riferimento ai
crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e imposte sostitutive, alle ritenute alla fonte e all'Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, da
utilizzare in compensazione orizzontale.
Analogamente a quanto già previsto in materia di compensazione dei crediti Iva (obbligo richiesto per crediti di importo superiore a 15 mila euro annui), la norma prevede anche che, in alternativa, la dichiarazione possa essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile in base all'articolo 2409-bis del Codice civile.
Anche se l’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2014 e, dunque, si riferisce alle dichiarazioni 2013, i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate circa il nuovo adempimento a carico dei professionisti sono arrivati solo a pochi giorni dalla scadenza del termine fissato in agenda per la trasmissione telematica dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2013 (30 settembre 2014).
In data 25 settembre 2014, infatti, è stata emanata la
circolare agenziale n. 28, con la quale si forniscono specificazioni sugli adempimenti che i professionisti devono porre in essere al fine di comunicare all’Agenzia che intendono apporre il visto di conformità su Unico 2014.
Il documento di prassi fa un'analisi completa della disciplina in questione, partendo dall’indicazione dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità e degli adempimenti preliminari al rilascio del visto a carico dei professionisti.
Polizza assicurativa
Tra le precisazioni della circolare 28/E quella secondo la quale il professionista che ha già comunicato all’Agenzia di voler apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e che intende apporre il visto anche ai i crediti Irpef, Irap e Ires, non è tenuto necessariamente a presentare una nuova comunicazione, a condizione che la
polizza assicurativa già presentata all’Agenzia delle Entrate non sia limitata, per esempio al solo visto di conformità ai fini Iva. In tal caso, la documentazione da presentare dovrà essere integrata con una nuova polizza assicurativa, che garantisca anche l’ulteriore attività di visto.