Visto di conformità al 730, adempimenti e garanzie dei professionisti abilitati

Pubblicato il 27 febbraio 2015 Il Dlgs 175/2014, con l’introduzione in via sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, ha apportato anche delle modifiche alla disciplina dell’assistenza fiscale da parte degli intermediari abilitati. Nello specifico, le novità riguardano l’ambito dei controlli formali, delle sanzioni e della responsabilità degli intermediari chiamati ad apporre il visto di conformità.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7 del 26 febbraio 2015, offre un quadro esaustivo degli adempimenti a carico di Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale.

Adempimenti dei professionisti

Si chiarisce, in primo luogo, che per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare alla Dr competente territorialmente in base al loro domicilio fiscale, una comunicazione con i dati anagrafici, il domicilio e la denominazione o ragione sociale.

Alla comunicazione deve essere allegata la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 8, comma 1 del Dl 164/1999 e la dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti di sospensione all’ordine di appartenenza del professionista.

Dalla data di presentazione della comunicazione, il professionista può prestare assistenza fiscale, ferma restando la verifica dei requisiti da parte della Direzione regionale. Ma il professionista deve anche essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

I professionisti che possono apporre il visto di conformità devono essere iscritti negli albi professionali. Sono abilitati al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 730 unicamente gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, mentre ne restano esclusi i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub categoria tributi alla data del 30 settembre 1993.

Adempimenti dei Caf

L’attività di assistenza fiscale da parte dei Caf è subordinata al rilascio di un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate e, in particolare, della Direzione regionale territorialmente competente, con riferimento al luogo dove la società richiedente ha la sede legale.

Garanzie

Il Dl semplificazioni fiscali ha rivisto anche le garanzie che devono essere prestate dagli intermediari abilitati per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale.

Una novità specificata dalla circolare 7/E è l’innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale. Dunque, Caf e professionisti devono provvedere a far innalzare a 3 milioni di euro, dai precedenti 2 milioni, la soglia del massimale della polizza da loro stipulata e, inoltre, devono richiedere l’estensione della garanzia stessa.

Gli intermediari abilitati devono perciò richiedere una garanzia assicurativa anche per la nuova fattispecie di visto infedele apposto su un modello 730. Infatti, in caso di apposizione di visto infedele su un modello 730, gli intermediari sono tenuti al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter, Dpr 600/1973, fatte salve le ipotesi in cui l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Per quanto riguarda i controlli, la circolare 7/E/2015, specifica che se i modelli 730 (con o senza modifiche) vengono presentati tramite professionisti abilitati o Caf, i controlli formali vengono eseguiti nei confronti di questi ultimi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione; mentre sul contribuente rimane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
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