E’ violenza sessuale toccare il gluteo, mantenendovi la mano per un considerevole lasso di tempo.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso di un imputato ex art. 609 bis c.p. avverso la propria condanna, il quale lamentava, tra l’altro, l’errata qualificazione giuridica del fatto da parte dei giudici territoriali.
Invero, secondo gli ermellini, la Corte territoriale ha ritenuto acclarato, in base alle attendibili dichiarazioni della persona offesa, che l’imputato abbia posto la propria mano sul gluteo di quest’ultima e che, soprattutto, ve l’abbia mantenuta per un tempo apprezzabile.
Non vi sono dunque dubbi – secondo il Supremo Collegio - circa la sussumibiltà dei predetti fatti nella fattispecie contestata, sussistendo altresì l’elemento soggettivo.
Ciò in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sua sfera sessuale con modalità connotate da costrizione (violenza, minaccia, abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica.
In detti atti vanno dunque ricompresi – a parere della Corte, con sentenza n. 35473 del 26 agosto 2016 – anche quelli insidiosi e rapidi che riguardino zone erogene su persone non consenzienti (per l’appunto, palpamenti, sfregamenti, baci).
E sulla scorta di detto principio, con altra recente sentenza, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha bollato come violenza sessuale la leccata repentina sul viso di una donna
Inutile per il commerciante condannato, nel caso de quo, negare di aver voluto in tal modo soddisfare un proprio istinto sessuale.
Con il predetto gesto infatti – specifica la Corte con sentenza n. 35591 del 29 agosto 2016 – l’uomo ha inteso violare il diritto all'autodeterminazione sessuale della donna, che scatta con qualunque intromissione non consentita nella sfera intima.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".