Con comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, è stato dato avviso dell'entrata in vigore, il 29 ottobre 2022, della Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.
L'Italia è il nono paese al mondo e il secondo in Europa ad aver ratificato il trattato internazionale, ratifica avvenuta con la legge 15 gennaio 2021, n. 4.
La Convenzione OIL n. 190 si caratterizza per essere la prima norma internazionale atta a prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Le sue norme sono integrate dalle disposizioni della Raccomandazione n. 206 e, come da dettato normativo, vanno “considerate congiuntamente”.
Si parte dalla definizione di violenza e molestie nel mondo del lavoro, la prima definizione riconosciuta a livello internazionale.
La fattispecie della violenza e delle molestie legate al lavoro include inoltre la violenza e le molestie di genere intendendosi per tale “la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali”.
Il perimetro di applicazione della Convenzione è molto ampio applicandosi la stessa:
1) a tutti i lavoratori e “altri soggetti nel mondo del lavoro” indipendentemente dal loro status contrattuale, ivi comprese le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro;
2) a tutti coloro che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datore di lavoro;
3) a tutti i settori, sia privato che pubblico, all’economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali.
La fattispecie di “violenza e molestie nel mondo del lavoro” inoltre può essere integrata in occasione di lavoro o in connessione con il lavoro, ovvero può scaturire dal lavoro ossia:
Ratificando la Convenzione gli Stati membri sono tenuti a:
La Convenzione suddivide le azioni degli Stati Membri ratificanti in 3 macro ambiti.
1. Protezione e prevenzione
A scopo di prevenzione e protezione, gli Stati Membri ratificanti dovranno provvedere a:
- adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere;
- adottare misure per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro e che garantiscano una protezione efficace;
- adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate attraverso, in particolare, una politica in materia di violenza e di molestie a livello aziendale, ovvero l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nonchè l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi.
2. Verifica dell’applicazione, ricorso e risarcimento
Gli Stati Membri ratificanti dovranno inoltre attivare meccanismi virtuosi che consentano di verificare l’applicazione delle norme e, del singolo, di agire per l'effettività della tutela riconosciuta.
A tal fine si dovranno, in particolare, adottare misure adeguate che consentano non solo di controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro, ma anche di garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci nonchè di proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza e di introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro.
L'efficacia dei diritti potrà essere garantita anche attraverso l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
Alle lavoratrici e ai lavoratori si dovrà poi riconoscere il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza temere conseguenze.
3. Orientamento, formazione e sensibilizzazione
Ultimo punto di interesse sarà la formazione e la sensibilizzazione.
Oltre all'adozione, in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e i sindacati, di politiche nazionali pertinenti, occorrerà mettere a disposizione dei datori di lavoro, delle lavoratrici e lavoratori, e delle rispettive organizzazione misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili e attuare campagne di sensibilizzazione.
Le disposizioni della Convenzione OIL n. 190 saranno applicate con leggi e regolamenti nazionali, contratti collettivi e con tutte le altre misure conformi alle procedure nazionali.
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