Violazioni contributive: cosa cambia dal 1° settembre 2024
Pubblicato il 27 agosto 2024
Mancano pochi giorni all’entrata in vigore delle modifiche in materia di violazioni contributive apportate dal decreto Pnrr 4 (decreto legge 2 marzo 2024, n. 19) all’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Dal 1° settembre 2024, infatti, in attuazione della linea II, della Missione 5, Componente 1, del PNRR, cambia il sistema sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva con l’introduzione, tra l’altro, di nuove modalità di invito al contribuente rispetto alla regolarizzazione degli obblighi contributivi sulla base di elementi e informazioni acquisiti direttamente o pervenute da terzi, rispetto ai rapporti di lavoro in essere, agli imponibili ed agli ulteriori dati utili alla determinazione degli obblighi contributivi.
Il nuovo approccio intende favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito tributario con i decreti legislativi attuativi della riforma fiscale (legge n. 111/2023).
Vediamo di che si tratta.
Revisione delle sanzioni contributive
Ecco le novità in vigore dal 1° settembre 2024, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 30 del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024:
- viene modificato il regime sanzionatorio per mancato o ritardato versamento dei contributi nel caso in cui il pagamento venga effettuato spontaneamente e, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro il termine di 120 giorni. In tal caso la penalizzazione prevista in via ordinaria, vale a dire una sanzione civile in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, diventa più leggera: la maggiorazione non è dovuta e si applica solo il Tur.;
- in caso di evasione contributiva è prevista invece l’applicazione di una sanzione civile del 30% in ragione d’anno nei casi di comportamento volto ad occultare i rapporti di lavoro in essere. Sanzione, peraltro, ridotta al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il contribuente denunci spontaneamente la situazione debitoria ed entro12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi. La sanzione aumenta di ulteriori 2 punti nel caso in cui il contribuente provveda al versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia;
- viene prevista una sanzione ridotta del 50% nei casi in cui la situazione debitoria venga rilevata d’ufficio dagli Enti impositori a seguito di verifiche ispettive, se il versamento venga effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni o rispettando il piano rateale concesso.
Invito al contribuente e accertamenti d’ufficio
Invito al contribuente
Viene inoltre introdotta una nuova procedura per stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle irregolarità.
Sempre dal 1° settembre 2024, infatti, l’Inps mette a disposizione le informazioni in proprio possesso e tutti gli altri dati relativi agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.
A fronte di tale condivisione, l’interessato può instaurare un contraddittorio volto a chiarire fatti e circostanze non chiari ovvero a lui non noti chiedendo all’Inps di variarli.
NOTA BENE: Le modalità applicative, gli obblighi di informazione, le fonti normative, i criteri ed i termini della procedura saranno individuati con delibera del cda dell’Ente, soggetta all’approvazione del ministero del Lavoro. Al cda spetta altresì il compito di fissare un termine per il versamento delle somme dovute.
Secondo tale procedura, eventuali irregolarità potranno essere sanate con applicazione delle seguenti sanzioni civili (art. 116, comma 8, legge n. 388/2000):
- tasso ufficiale di riferimento in ragione d’anno nei casi di omissione contributiva, entro comunque il limite massimo del 40% dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge;
- tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione d’anno nei casi di evasione contributiva, sempre entro il limite massimo del 40% dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge.
Se, al contrario, il contribuente non regolarizza, l’Inps notifica l’atto di recupero applicando al debito contributivo una sanzione civile più alta, così individuata:
- omissione contributiva: Tur, in ragione di anno maggiorato di 5,5, punti (sanzione massima 40% dei contributi o premi non versati);
- evasione contributiva: 30% in ragione di anno con un massimo del 60% dei contributi o premi dovuti non versati.
Accertamento d’ufficio
Restano comunque salve le eventuali ulteriori e future violazioni rilevate in sede di accertamento ispettivo, che possono riguardare anche i contributivi dovuti in caso di utilizzo di prestatori formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale.
L’accertamento d’ufficio sarà disposto mediante la consultazione ed il confronto con altre banche dati di altre pubbliche amministrazioni ed in particolare l’Istituto potrà:
- invitare i contribuenti a comparire, di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
- invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
- inviare ai contribuenti questionari su dati di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento;
- invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.
Sulle risultanze di tale attività d’ufficio, l’Istituto potrà poi notificare un avviso di accertamento invitando contribuente al pagamento integrale dei contributi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla notifica del predetto avviso con l'applicazione di una sanzione civile prevista dalla nuova lettera b-bis) del comma 8, art. 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Cosa cambia in sintesi
Fino al 31 agosto 2024
|
Dal 1° settembre 2024
|
I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
|
I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui sopra;
- in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui sopra.
|