Violazioni contributive: cosa cambia dal 1° settembre 2024

Pubblicato il 27 agosto 2024

Mancano pochi giorni all’entrata in vigore delle modifiche in materia di violazioni contributive apportate dal decreto Pnrr 4 (decreto legge 2 marzo 2024, n. 19) all’articolo 116 della legge n. 388/2000.

Dal 1° settembre 2024, infatti, in attuazione della linea II, della Missione 5, Componente 1, del PNRR, cambia il sistema sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva con l’introduzione, tra l’altro, di nuove modalità di invito al contribuente rispetto alla regolarizzazione degli obblighi contributivi sulla base di elementi e informazioni acquisiti direttamente o pervenute da terzi, rispetto ai rapporti di lavoro in essere, agli imponibili ed agli ulteriori dati utili alla determinazione degli obblighi contributivi.

Il nuovo approccio intende favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito tributario con i decreti legislativi attuativi della riforma fiscale (legge n. 111/2023).

Vediamo di che si tratta.

Revisione delle sanzioni contributive

Ecco le novità in vigore dal 1° settembre 2024, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 30 del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024:

Invito al contribuente e accertamenti d’ufficio

Invito al contribuente

Viene inoltre introdotta una nuova procedura per stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle irregolarità.

Sempre dal 1° settembre 2024, infatti, l’Inps mette a disposizione le informazioni in proprio possesso e tutti gli altri dati relativi agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

A fronte di tale condivisione, l’interessato può instaurare un contraddittorio volto a chiarire fatti e circostanze non chiari ovvero a lui non noti chiedendo all’Inps di variarli.

NOTA BENE: Le modalità applicative, gli obblighi di informazione, le fonti normative, i criteri ed i termini della procedura saranno individuati con delibera del cda dell’Ente, soggetta all’approvazione del ministero del Lavoro. Al cda spetta altresì il compito di fissare un termine per il versamento delle somme dovute.

Secondo tale procedura, eventuali irregolarità potranno essere sanate con applicazione delle seguenti sanzioni civili (art. 116, comma 8, legge n. 388/2000):

Se, al contrario, il contribuente non regolarizza, l’Inps notifica l’atto di recupero applicando al debito contributivo una sanzione civile più alta, così individuata:

Accertamento d’ufficio

Restano comunque salve le eventuali ulteriori e future violazioni rilevate in sede di accertamento ispettivo, che possono riguardare anche i contributivi dovuti in caso di utilizzo di prestatori formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale.

L’accertamento d’ufficio sarà disposto mediante la consultazione ed il confronto con altre banche dati di altre pubbliche amministrazioni ed in particolare l’Istituto potrà:

Sulle risultanze di tale attività d’ufficio, l’Istituto potrà poi notificare un avviso di accertamento invitando contribuente al pagamento integrale dei contributi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla notifica del predetto avviso con l'applicazione di una sanzione civile prevista dalla nuova lettera b-bis) del comma 8, art. 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Cosa cambia in sintesi

Fino al 31 agosto 2024

Dal 1° settembre 2024

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui sopra;
  • in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui sopra.

 

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