Secondo la Corte di giustizia Ue, è da ritenere non in linea con la normativa europea una normativa nazionale – nella specie la normativa tedesca - in forza della quale possa essere esclusa la responsabilità del titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore, se lo stesso indichi almeno un suo familiare che abbia la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell’utilizzo che quest’ultimo ne abbia fatto.
Questo alla luce di quanto disposto dalla direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e dalla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Secondo i giudici europei - causa C-149/17, sentenza del 18 ottobre 2018 - se la normativa nazionale, nelle applicazioni concrete, produce l’effetto di ostacolare la facoltà, da parte del giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità, di esigere su richiesta dell’attore, la produzione e l’ottenimento di elementi di prova relativi ai familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa sono resi impossibili.
Ciò, con grave violazione dei diritti fondamentali ad un ricorso effettivo e quelli di proprietà intellettuale, che spettano al titolare del diritto d’autore.
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