L’installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro è legittima, in alcuni casi specifici, anche senza accordo o autorizzazione. Infatti, con la sentenza n. 3255 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai limiti della tutela penale del divieto relativo all’utilizzo di strumenti che possano consentire il controllo a distanza dei lavoratori previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
In particolare è stato precisato che il datore di lavoro può installare tali impianti, senza accordo o autorizzazione, se strettamente funzionali alla tutela del patrimonio aziendale.
La vicenda riguarda un’azienda che, a seguito di alcuni ammanchi di merce dal magazzino, decide di installare delle telecamere rivolte verso la cassa e gli scaffali, senza preoccuparsi di ricercare un accordo con le RSA, e senza neppure richiedere una preventiva autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In sede di primo giudizio, il datore di lavoro viene condannato per violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).
I giudici di legittimità, diversamente, escludono che tale comportamento debba essere sempre sanzionato sul piano penale. Secondo gli ermellini, infatti, è ancora valido il principio affermato dalla giurisprudenza prima delle modifiche del 2016, secondo cui ai fini dell’operatività del divieto è necessario che il controllo riguardi direttamente o indirettamente l’attività lavorativa. Mentre devono escludersi dall’ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (i cd. “controlli difensivi”).
In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori deve essere interpretato ispirandosi ad un equo ragionevole bilanciamento fra le disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto alla dignità e libertà del lavoratore e quelle che garantiscono il libero esercizio dell’attività imprenditoriale
In definitiva è esclusa la configurabilità del reato quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le RSA o di autorizzazione dell’Ispettorato, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale. Ciò vale sempre che l’installazione non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o debba necessariamente restare “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.
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