Si è tenuto il 21 gennaio 2016 il Videoforum organizzato dal quotidiano Italia Oggi, durante il quale il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha affrontato alcune delle principali novità del 2016 in materia di fisco e lavoro.
L'evento si è tenuto in collegamento con le sedi dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro (152 sedi collegate via Tv o internet), i quali hanno potuto seguire la videoconferenza presso la sede del proprio Ordine di appartenenza, ottenendo crediti validi ai fini della formazione professionale continua.
Alcuni dei temi trattati dai vari esperti che sono intervenuti all'evento sono stati:
- I finanziamenti europei ai professionisti,
- I nuovi termini degli accertamenti tributari,
- Abolizione delle co.co.co. e incentivi alle assunzioni,
- Patent box, crediti d'imposta e Visco Sud,
- Super ammortamenti e rivalutazioni.
L'Agenzia delle Entrate in materia di fiscalità internazionale si è soffermata sulla possibilità di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Riferendosi al caso specifico di contestazioni rilevanti in ambito internazionale che sono oggetto di procedure amichevoli, l'Agenzia sottolinea l'obbligatorietà dell'impugnazione degli avvisi di accertamento, perchè la mancata impugnazione degli atti nel corso delle procedure amichevoli avviate ai sensi del Modello Ocse comporta che “l'imposta accertata in Italia diventi definitiva e, pertanto, non modificabile ai sensi dell'eventuale accordo raggiunto fra le autorità competenti”.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'opportunità di adire al giudice tributario diventa una scelta obbligata per evitare che l'imposta accertata in Italia diventi definitiva.
Per evitare che si formino giudizi interni prima della conclusione delle procedure amichevoli, contribuenti e Fisco possono chiedere al giudice di sospendere il contenzioso interno, schivando così il rischio di incorrere in un giudicato non concorde con gli accordi internazionali.
Anche il direttore generale del Ministero del lavoro, Paolo Pennesi, è intervenuto nel corso del Videforum sulle novità fiscali e di lavoro 2016, per soffermarsi sul tema delle collaborazioni coordinate e continuative ed escludere una lettura di tipo sanzionatorio dell'art. 2 del Dlgs n. 81/2015 (riforma Jobs act).
Proprio ai sensi del citato disposto normativo, dal 1° gennaio 2016 sono possibili due tipologie di collaborazioni: la co.co.co. tradizionale e quella nuova che si realizza in prestazioni di lavoro "esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Dunque, una collaborazione tradizionale a cui si applica la disciplina tipica delle co.co.co. in materia fiscale, contributiva e contrattuale, e una collaborazione con tempi e luoghi di lavoro fissati dall'azienda a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, ossia “tutta la disciplina” dei lavoratori dipendenti, dai minimi retributivi al licenziamento.
Come spiegato da Pennesi, l'articolo 2 del Dlgs n. 81/2015, dunque, non introduce un regime "sanzionatorio" per le collaborazioni, ma un nuovo "regime di tutela" dal momento che sia la co.co.co. tradizionale che quella nuova sono sostanzialmente una "collaborazione", ossia un rapporto parasubordinato, di natura autonoma.
Pertanto la differenza con i lavoratori dipendenti è da riscontrare nel nome del contratto di lavoro, non essendoci, dal punto di vista delle tutele, alcuna disuguaglianza tra la nuova co.co.co. e un dipendente.
Dal momento che si avvicina sempre di più la data del 30 giugno 2016 in cui è fissata la scadenza della deroga concessa dall'Ocse ai vari Paesi per mantenere il patent box in confini più ampi rispetto a quelli fissati dal progetto Beps, le imprese che vogliono accedere al regime agevolato dei redditi derivanti dall'uso di marchi e brevetti (cd patent box), devono fare i conti con una tempistica a loro non molto favorevole.
Dal Videoforum è emerso, infatti, che le imprese che hanno presentato le istanze a valere sull'esercizio 2015 (entro il 31/12) devono ora prepararsi ad inoltrare la documentazione integrativa all'istanza di ruling, avendo a disposizione 120 giorni a decorrere dall'invio o consegna dell'istanza stessa alle Entrate.
Per le imprese che, invece, hanno rimandato la presentazione dell'istanza al 2016 i tempi si accorciano ancora di più e, dunque, rimane loro ormai poco tempo per decidere se aderire o meno al regime di vantaggio, soprattutto con riferimento ai marchi e know-how per i quali è prevista la scadenza al 30 giugno 2016 imposta dall'Ocse.
All'evento hanno partecipato anche i dottori commercialisti rappresentati dal presidente Longobardi, che ha offerto una valutazione delle novità 2016 che maggiormente interessano la categoria, sottolineando come i dottori commercialisti siano "soddisfatti perché molti dei provvedimenti contenuti nella legge di Stabilità 2016 sono anche stati suggeriti dal nostro Consiglio nazionale sia nel corso del Congresso nazionale sia come protagonisti al tavolo della legge di stabilità dove i commercialisti sono stati invitati per dare il loro contributo”; non tardando però a mettere in evidenza anche alcune lacune della Stabilità stessa per il mondo delle professioni, come, nello specifico, la norma che obbliga i professionisti a dotarsi di un Pos, per i pagamenti con i bancomat o le carte di credito, che di fatto sta creando alcune difficoltà negli studi professionali.
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