Videoforum Isa. Dati precalcolati e modificabilità

Pubblicato il 18 luglio 2019

I contribuenti non sono tenuti ad intervenire sui dati precalcolati Isa.

Il rapporto tra contribuente e dati precalcolati Isa è stato affrontato durante la videoconferenza sui nuovi Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale) organizzata dal Cndcec ed alla quale sono stati presenti anche i funzionari di Sose.

Isa. Dati forniti sono affidabili

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati delle precalcolate Isa si considerano affidabili ed il contribuente non è tenuto a verificare i dati importati. Qualora compaiano criticità derivanti dagli indicatori elementari di anomalia che incidono sul punteggio complessivo di affidabilità, allora è possibile modificare i dati e calcolare nuovamente il punteggio, considerando, però, che non tutti i dati sono modificabili.

Isa. Dati non modificabili

 Infatti, non è possibile intervenire:

Per i dati su cui il contribuente non può intervenire, perché non correggibili, si dovrà segnalare tale incongruenza nel Quadro annotazioni del modello ma il dato rimarrà al suo posto e potrà, quindi, essere un elemento che inciderà sul punteggio medio e precludere, eventualmente, l’accesso al regime premiale.

Isa. Dati precalcolati non modificati

Se il calcolo dell’Isa avviene senza apportare modifiche ai dai forniti dall’Agenzia, il risultato non sarà contestato con riferimento ai valori delle variabili precalcolate fornite e non ritoccate.

Isa. Anno di inizio attività

Sono state sollevate problematiche in merito all'anno di inizio di attività: a volte sorgono differenze tra il dato dichiarato dal contribuente e quanto presente nell'Anagrafe tributaria. Ciò comporta un'anomalia nel calcolo del punteggio che può essere rimossa – ha precisato Sose – ma la correzione effettuata nel modello precompilato va giustificata nel quadro delle note aggiuntive.

Isa. Cooperative a mutualità prevalente

La normativa ha stabilito che gli Isa non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Di conseguenza, gli enti non commerciali che si avvalgono del regime agevolato forfetario previsto dalla legge 398/1991 non sono soggetti agli Isa.

Per quanto riguarda società cooperative, società consortili e consorzi, l’esclusione dagli Isa vale per quelli che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e per le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Rimangono, invece, soggette agli Isa le società cooperative a mutualità prevalente, per le quali non si contempla nessuna causa di esclusione.

Cndcec. Nuovo richiamo alla facoltatività

A margine del Videoforum, i consiglieri Gilberto Gelosa e Maurizio Postal riprendono quanto affermato ultimamente, ossia che sarebbe utile a tutto il sistema riconoscere, per il primo anno di applicazione, “la natura meramente facoltativa della compilazione dei modelli ISA”.

I consiglieri fanno presente la grave situazione di disagio causata dall’introduzione degli Isa, che si pone in contrasto con le disposizioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Risulta insufficiente la proroga al 30 settembre delle scadenze di versamento per i contribuenti che svolgono attività soggette gli Isa.

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