Non viene considerato reato utilizzare nello studio professionale programmi informatici senza licenza, definiti “pirata”, in quanto la norma punisce l’uso nelle sole attività imprenditoriali e commerciali.
Il via libera sull’uso di software non originali da parte dei professionisti arriva dalla sentenza n. 49385 del 22 dicembre 2009 della terza sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso avanzato da un geometra condannato dalla Corte di appello per aver usato su quattro pc dello studio programmi informatici senza possedere la licenza d’uso.
I giudici di piazza Cavour hanno basato la sentenza sulla distinzione tra attività commerciale e imprenditoriale, queste soggette all’art. 171-bis della Legge n. 633/1941 – illecita detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae -, mentre “non si riferisce anche alla detenzione ed utilizzazione nell’ambito dell’attività libero professionale, alla quale pertanto non si applica la norma in esame”.
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