In caso di mancato pagamento dell’Iva periodica e conseguente rateazione degli importi, per comunicazione di irregolarità, il credito maturato si costituisce nel momento in cui si effettua il pagamento.
Con risposta n. 81 del 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di recupero del credito emerso a fronte del pagamento rateale non spontaneo dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche.
Il contribuente fa presente che, a seguito di mancato pagamento dell’Iva periodica, provvede ad effettuare versamenti rateali, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità. Ma dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza Iva che, ai sensi delle istruzioni della dichiarazione annuale, non è stato possibile fare emergere nel rigo VL33, in quanto nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione occorre considerare solo i versamenti effettuati. Inoltre, qualora da tale calcolo emerga un importo negativo, il rigo non deve essere compilato.
Si chiede, quindi, come poter recuperare il credito.
Come sostenuto nella precedente risposta n. 449/2019, l’Agenzia fa presente che se i versamenti di Iva periodica omessa sono effettuati in forma rateale, nel rigo VL33 va inserita la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Con il pagamento delle rate successive sorgerà un credito Iva che si può indicare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.
Per quanto riguarda il modello di dichiarazione Iva 2020, è stato aggiunto il quadro VQ per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei. Il credito confluisce poi nel nuovo rigo VL12 e l’importo concorre alla determinazione del credito Iva annuale.
Di conseguenza, il credito Iva derivante da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.
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