Tra i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) introduce un obbligo di cooperazione e contraddittorio consentendo al contribuente medesimo la conoscenza delle operazioni e la possibilità di comunicare osservazioni.
In questo contesto, tuttavia, non è previsto uno specifico obbligo di motivazione su queste ultime né è previsto in sede di impugnazione un sindacato sulle scelte dell’amministrazione finanziaria.
Non può, pertanto, essere dedotta alcuna nullità delle operazioni per asserita “sostanziale inadeguatezza” della motivazione sugli argomenti del contribuente.
E’ quanto precisato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 15616 del 27 luglio 2016.
Diversamente – hanno precisato altresì i giudici di legittimità – l’articolo 37-bis, 4° comma, del DPR n. 600/1973 (disciplina attualmente abrogata ma sostanzialmente ribadita all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente), in presenza, ossia, di condotte elusive, non solo prevede testualmente il contraddittorio con il soggetto sottoposto a verifica ma, anche, che vi sia una specifica motivazione sulle deduzioni del contribuente.
Ne discende che l’eventuale utilizzazione – come nel caso specificamente esaminato dalla Corte - da parte del Fisco di una generica motivazione quale “valutate le osservazioni e i chiarimenti della parte” non può certamente essere considerata alla stregua di una “specifica motivazione” apparendo, più che altro, una evidente clausola di stile.
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