Verifiche fiscali in trenta giorni lavorativi consecutivi

Pubblicato il 15 ottobre 2012 Con la sentenza n. 463/12/12 del 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, ha confermato la decisione con cui i giudici di primo grado avevano dichiarato la nullità di un avviso di accertamento emesso sulla base di un Pvc e con cui era stata contestata ad una società la mancata inerenza di alcuni costi, rilevanti ai fini di Ires, Irap e Iva.

I giudici regionali hanno condiviso, su tutta la linea, le doglianze avanzate dalla società contribuente la quale, già in primo grado, aveva eccepito che il Fisco avesse operato una violazione dei termini per il completamento delle verifiche fiscali; in particolare, il previsto termine di “trenta giorni lavorativi” era stato inteso non in riferimento a giorni lavorativi “consecutivi” bensì come di trenta giorni di “effettiva presenza”.

Altra doglianza aveva riguardato la mancata motivazione dell’atto impositivo e, specificamente, la mancata valutazione delle memorie difensive presentate dalla società a seguito della notifica del processo verbale.

Infine, era da considerare illegittima la rilevata estensione dell’attività di verifica, originariamente “autorizzata” solo per un controllo in tema di Iva, anche con riferimento ad imposte diverse quali l’Ires e l’Irap.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: come avere la riduzione contributiva per i nuovi iscritti

28/04/2025

Precompilata 2025, modello 730 e Redditi online dal 30 aprile

28/04/2025

Dirigenti PMI: come e quando versare i contributi a Previndapi

28/04/2025

IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura all’esecuzione, non al pagamento

28/04/2025

Avvocati: compensazione gratuito patrocinio - contributi

28/04/2025

Rottamazione-quater: ultimi giorni per essere riammessi

28/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy