Una società chiede se se sia corretto assoggettare il verbale attestante il deposito presso il notaio italiano dell'atto estero di trasferimento di sede all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro; ed anche se le imposte ipotecarie e catastali, versate per aggiornare l'intestazione catastale, siano dovute sempre nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
L'istante è una società con sede in Belize, priva di stabile organizzazione o base fissa in Italia, proprietaria di un fabbricato di natura abitativa, destinato alla locazione in Italia, che ha trasferito la propria sede legale a Cipro, e che, ai sensi della legislazione di questi due Paesi, effettua il trasferimento di sede in piena continuità giuridica. Il tutto comporterà il solo mutamento formale dell'organizzazione societaria e non l'interruzione dell'esistenza della società e la sua successiva ricostituzione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo ai suddetti due quesiti, con la risposta ad interpello n. 310 del 3 maggio 2021.
Con riferimento alla tassazione del verbale attestante il deposito presso il notaio italiano dell'atto di trasferimento di sede, l’Agenzia specifica che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, si debba far riferimento unicamente al contenuto dell'atto depositato.
Dunque, in linea con la soluzione proposta dalla società istante, l’Agenzia ritiene che il verbale notarile di deposito dell’atto estero che trasferisce la sede legale dal Belize a Cipro, sconti l’imposta di registro in misura fissa al pari degli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Infatti, nel caso di specie il trasferimento della sede legale non determinerà la creazione di un nuovo ente che si distingue dal precedente, comportando soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria.
Il trasferimento di sede avviene in piena continuità giuridica, determinando soltanto il mutamento formale della società istante. Di conseguenza, l’atto in questione, analogamente ai verbali assembleari che contengono modifiche statutarie relative alla sede, perfezionati in Italia, sarà soggetto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Riguardo al trattamento delle imposte ipotecarie e catastali, secondo la risposta n. 310/2021, visto che le formalità relative a tali imposte presso i pubblici registri italiani, con riferimento all'immobile oggetto dell’interpello, saranno eseguite in dipendenza di un atto che non importa il trasferimento di beni immobili né la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, esse saranno dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4 della Tariffa allegata al Dlgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e dell'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto.
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