Integra reato di truffa aggravata, l’aver venduto un appartamento, tacendo il fatto che sullo stesso gravasse ipoteca giudiziale in favore di una Banca, iscritta in forza di decreto ingiuntivo.
Il reato di truffa contrattuale, in particolare, si consuma nel momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Momento che nella specie va a coincidere con quello della stipula del contratto di vendita dell’immobile.
A nulla vale, in proposito, la circostanza che gli imputati si siano attivati, successivamente alla stipula del contratto, alla cancellazione dell’ipoteca; fatto che può assumere rilevanza ai soli fini della determinazione della pena.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 28767 depositata l’11 luglio 2016.
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