Vendita forzata di immobile: ribasso fino a un quarto del prezzo base

Pubblicato il 31 agosto 2021

Fallimento con vendita coattiva immobiliare del giudice delegato: ammissibile l’aggiudicazione con un ribasso dell’offerta fino a un quarto del prezzo base.

In caso di vendita forzata effettuata direttamente dal giudice delegato del fallimento, è da ritenere valida anche l'offerta ribassata per non oltre un quarto rispetto al prezzo fissato nella relativa ordinanza.

Il giudice, infatti, in presenza di un’unica offerta, può aggiudicare il bene all’offerente, laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 572, comma 3 c.p.c., applicabile ratione temporis, dando atto che non ricorre seria possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita, secondo i limiti di compatibilità dell'istituto, che costituisce un elemento normativo integrante il provvedimento.

Vendita forzata immobiliare del giudice delegato

Sulla base di questo principio di diritto, la Prima sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza n. 23486 del 26 agosto 2021, ha cassato la statuizione con cui il tribunale aveva accolto il reclamo promosso dai soci illimitatamente responsabili di una Snc contro il provvedimento di aggiudicazione immobiliare al ribasso disposto dal giudice delegato.

I giudici di merito avevano giustificato la loro decisione ritenendo che fosse stata violata la lex specialis del procedimento, in quanto l'aggiudicazione era stata disposta in favore di un singolo offerente per un prezzo inferiore a quello base, anche se per meno di un quarto.

Aggiudicazione diretta a prezzo ribassato con motivazione

L’aggiudicatario si era opposto a tali conclusioni, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 572 co. 3 c.p.c., avendo erroneamente il tribunale trascurato che l'aggiudicazione diretta a prezzo ribassato - quale modalità prevista dalla norma - era stata motivata, sull'assenza di pregiudizio del debitore, per via della unicità dell'offerta e l'avvenuto esperimento infruttuoso di altre vendite, tenuto conto che il prezzo-base era lo stesso dell'incanto precedente.

Secondo la Corte di Piazza Cavour, la posizione dell'offerente sottosoglia non sarebbe mutata se vi fosse stata una pluralità di offerte ovvero una sola, poiché mentre nel primo caso il giudice avrebbe dato comunque corso alla gara fra tutti, nella diversa ipotesi di unica offerta, il meccanismo attributivo era solamente non automatico, dipendendo dall'esercizio di un potere discrezionale motivato.

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