L’Agenzia delle Entrate affronta la problematica legata al corretto comportamento da adottare al fine di evitare che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - tramite "distributori automatici" - possa generare una duplicazione dell’Imposta sul valore aggiunto in caso di successiva emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica.
Il dubbio è stato sollevato da un'impresa che gestisce una lavanderia automatizzata, che i clienti possono utilizzare acquistando gettoni oppure tessere prepagate ricaricabili dalla cassa centralizzata.
La cassa centralizzata è a tutti gli effetti una vending machine, poichè rispetta le specifiche tecniche stabilite, per la trasmissione e memorizzazione dei dati, nella fase transitoria per questo tipo di dispositivi.
In particolare si configura come una “torre di ricarica”, un meccanismo cioè che deve essere sottoposto alla stessa disciplina prevista per le vending machine (censimento, memorizzazione, trasmissione, ecc).
Alcuni clienti “business” della lavanderia, a fronte dell’acquisto della tessera o della relativa ricarica, chiedono l’emissione della fattura ai fini della deduzione della spesa e della detrazione dell’IVA.
L’esercente non è in grado, per ragioni tecniche, di scorporare dal totale dei corrispettivi memorizzati e già trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal sistema master della vending machine, gli importi che risultano compresi anche nelle fatture emesse.
Rischiando così “di vedere duplicati i corrispettivi compresi nelle fatture, poiché tali dati sono inviati quali corrispettivi, e sono quindi di nuovo inviati quali fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio”, si chiede all’Amministrazione finanziaria cosa fare per evitare l’eventuale duplicazione degli importi nella liquidazione IVA elaborata dai sistemi gestionali dell’esercente.
Nella risposta ad interpello n. 88 del 22 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 ha introdotto, a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate specifici obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all'Agenzia delle entrate.
In particolare, dal 1° aprile 2017 tutti gli operatori che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati di specifiche caratteristiche devono provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Tale semplificazione lascia, però, fermo l’obbligo di emissione della fattura nel caso in cui il cliente lo richieda, come avviene nella vicenda proposta nell’interpello.
Proprio con riferimento al caso di specie, in cui la stessa operazione risulta essere "certificata" mediante l'invio dei corrispettivi direttamente dai "distributori automatici" e anche con fattura elettronica, perché richiesta dal cliente, l’Agenzia ritiene plausibile l'annotazione nella sola contabilità generale delle fatture elettroniche emesse in relazione a quei corrispettivi incassati mediante la "Torre di ricarica" da parte dei clienti “business”.
Ovviamente ad una condizione: che il contribuente sia sempre in grado - anche in caso di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria – di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati nel sistema Master della Vending Machine e quelli certificati con la fattura elettronica; ciò al fine di evitare la duplicazione, nella Liquidazione IVA, di importi già memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.
A tal fine, l’Agenzia, nella risposta n. 88/2022, suggerisce all’esercente alcuni accorgimenti per far fronte ad eventuali controlli, come per esempio:
eseguire la ricarica da parte dei clienti business solo attraverso le tessere ricaricabili e non più gettoni, associando al cliente il codice della tessera al momento del suo rilascio e indicandolo nella fattura emessa, insieme alla data di ricarica;
consegnare la fattura non oltre il momento di effettuazione dell’operazione di ricarica (analogamente alla memorizzazione del corrispettivo) oppure rilasciare, con la stessa tempistica, una quietanza riportante il codice di riferimento della tessera ricaricabile, I dati del cliente, l’ammontare e la data della ricarica e richiamando la quietanza nella fattura elettronica emessa;
lasciare traccia nella fattura elettronica emessa, mediante annotazione nel blocco informativo "AltriDatiGestionali", che l'imponibile e l'imposta sono già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 127/2015;
compilare un report dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche così da permettere la riconciliazione con l’imposta indicata in VP2 (totale operazioni attive) delle Lipe.
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