Con la risposta ad interpello n. 172/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto molto importante che riguarda l’emissione della nota di credito da parte del cedente/prestatore.
L’Agenzia, con la sua interpretazione, sancisce come irregolare una prassi aziendale molto comune, consolidatasi nel tempo, secondo cui spesso le imprese procedono a rettificare l’imponibile e l’Iva di una operazione di acquisto, senza aspettare l’emissione della nota di credito da parte del cedente/prestatore.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che nel caso sussistano le condizioni per emettere una nota di variazione Iva in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, il solo soggetto legittimato ad emettere il documento è il cedente o prestatore, risultando il cessionario/committente impossibilitato ad emettere una nota di variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta dell’originaria operazione, fatta salva l’ipotesi di una nota emessa in nome e per conto del cedente/prestatore.
L’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio non ha mutato tali disposizioni normative, che restano quindi valide e continuano a trovare piena applicazione, come già ribadito nella risposta ad interpello n. 135/2019.
Da tali considerazioni emerge che:
le regole tecniche stabilite per le fatture elettroniche sono valide anche con riferimento alle note di variazione emesse in conformità delle disposizioni di cui all’art. 26 del DPR 633/72;
le richieste di variazioni provenienti da cessionario o committente non sono gestite dal SdI.
Pertanto, nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, lo SdI esclude qualsiasi “richiesta” (da intendersi come documento o nota) non espressamente prevista da una disposizione normativa, come, ad esempio, le note di debito “anomale” del cessionario/committente, emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi.
Conclude così l'Agenzia: è possibile utilizzare le “note di debito” dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) ai fini delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione.
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