Stop all’obbligo di accettare pagamenti tramite Pos per i rivenditori di tabacchi e valori bollati, inclusi i titolari di patentino.
Lo prevede la determinazione direttoriale prot. 484555 del 24 ottobre 2022 firmata dal direttore dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm).
Il testo del provvedimento recita: “I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati”,
Si ricorda che ai sensi dell’art. 18, Dl n. 36/2022, convertito, dal 30 giugno 2022 i commercianti devono essere muniti di POS o consentire ai clienti i pagamenti mediante carte di credito o di debito. Gli inadempienti sono soggetti ad una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.
La determinazione di cui sopra ha considerato che i rivenditori in parola che effettuano la vendita di generi di monopolio, o di valori bollati e postali percepiscono un aggio in misura diversa a seconda del prodotto. Tale aggio, nel momento in cui il cliente paga con Pos, viene eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico. Si ricorda, infatti, che il costo della transazione elettronica non può essere fatto ricadere sul consumatore.
Inoltre va detto che il sistema di pagamento dei generi di monopolio – l’accisa viene assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo – consente le esigenze di tutela dei diritti erariali, azzerando il rischio di evasione fiscale.
Da qui la decisione di esonerare dall’obbligo del Pos i tabaccai solamente, si ribadisce, per la vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati.
Identifico discorso vale per il titolare di patentino il quale è tenuto ad effettuare la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico.
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