Vaccini obbligatori, sì definitivo alla conversione

Pubblicato il 31 luglio 2017

L’aula della Camera ha definitivamente approvato, il 28 luglio 2017, il disegno di legge di conversione del Decreto n. 73/2017 contenente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Sul provvedimento, che è stato oggetto di diverse modifiche nel suo passaggio parlamentare di conversione, il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Vaccinazione obbligatoria

Le nuove norme introducono un ampliamento dell'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori che, a seguito delle ultime modifiche, ricomprende:

- anti-poliomielitica;

- anti-difterica;

- anti-tetanica;

- anti-epatite;

- anti-pertosse;

- anti-Haemophilus influenzae tipo b;

- anti-morbillo;

- anti-rosolia;

- anti-parotite;

- anti-varicella.

Le vaccinazioni per anti-meningococcica B e anti-meningococcica C non saranno più obbligatore e rispetto alle stesse dovrà essere assicurata, da parte delle Regioni e delle Province autonome, un’"offerta attiva e gratuita", come pure per le vaccinazioni anti pneumococco e anti rotavirus.

Sanzioni 

Nel provvedimento, viene anche operata una revisione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni, comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari.

Queste, rispetto alla stretta contenuta nell’originario decreto, sono ora contenute nella forbice tra le 100 e le 500 euro.

A seguire, il nuovo testo interviene a modificare la disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

In particolare, viene prescritto che, nell’ambito delle strutture relative ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne, comprese quelle private anche se non paritarie, la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie costituisce requisito di accesso.

Per le restanti scuole nonché, i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione non ne preclude l'accesso o gli esami.

A seguire, si segnala l’introduzione dell’Anagrafe vaccinale nazionale nella quale vengono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, quelli esonerati da vaccinazione o per i quali è stata consentita l'omissione e il differimento della medesima.

Disposizioni transitorie

Tra le disposizioni transitorie viene previsto che per l'anno scolastico 2017/2018 la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione dei vaccini ovvero l'omissione, l'esonero o il differimento delle stesse dovrà avvenire entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.

Possibile, in detto contesto, anche la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ed, ossia, di un’autocertificazione.

La legge di conversione, già approvata anche dall’altro ramo del Parlamento, attende ora solo la relativa promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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