Vacanze “all inclusive” e danni alla persona senza limiti risarcitori
Pubblicato il 02 aprile 2012
Con la
sentenza n. 75 del 30 marzo 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente l’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE sui viaggi, le vacanze ed i circuiti “
tutto compreso”, nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
Ed infatti – sottolinea la Corte – l’articolo 24 della Legge comunitaria del 1993 ha espressamente consentito di introdurre il limite risarcitorio solo per i danni diversi dal danno alla persona.