Va confermato il tentativo di estorsione se la desistenza deriva da cause esterne

Pubblicato il 06 settembre 2010
Con pronuncia del 20 agosto, la n. 32145, la Quarta sezione penale di Cassazione ha confermato la condanna per tentata estorsione e vari altri reati impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che, in base a quanto era emerso dalle risultanze istruttorie, aveva desistito dal porre in essere la condotta estorsiva nei confronti di una pizzeria solo perchè si era accorto della presenza di telecamere che lo videoriprendevano. 

L'uomo aveva adito la Corte di Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, che i giudici di merito avevano escluso le ipotesi di desistenza volontaria o del recesso attivo. Esclusione del tutto condivisa anche dalla Suprema corte secondo cui, nel caso di specie, non si poteva parlare di volontarietà (non di spontaneità) nella desistenza in quanto l'uso delle telecamere aveva reso estremamente rischioso il proseguimento dell'azione estortiva. Per escludere il reato, la desistenza avrebbe dovuto non essere riconducibile a cause esterne tali da rendere impossibile, o gravemente rischiosa, la prosecuzione dell'azione. Nel caso di specie, cioè, la decisione del reo, in presenza della videosorveglianza, non poteva essere considerata frutto di una situazione di libertà interiore.
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