Argomento interessante e di attualità quello proposto dall’Università degli studi di Siena al Ministero del lavoro con Interpello n. 3 del 23 maggio 2024.
Si parla infatti dell'innovativo utilizzo della realtà virtuale (VR) come metodo di apprendimento e verifica finale nei percorsi formativi obbligatori in tema di sicurezza sul lavoro; questo interrogativo emerge dalla crescente necessità di trovare metodi di formazione più efficaci e interattivi ed in linea con le moderne tecnologie.
L'uso della realtà virtuale come strumento educativo rappresenta infatti un potenziale punto di svolta, consentendo simulazioni realistiche e immersive che possono migliorare la comprensione delle informazioni da parte dei lavoratori.
In particolare, la VR può offrire un ambiente sicuro per esercitazioni pratiche, senza i rischi associati alle attività reali, approccio che può essere particolarmente vantaggioso per la formazione in settori ad alto rischio, dove la sicurezza è una priorità assoluta.
Vediamo di che si tratta.
Il quesito presentato dall'Università degli studi di Siena è chiaro: è possibile utilizzare la realtà virtuale per i corsi di formazione obbligatori sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?
L'Università degli studi di Siena non si limita a richiedere un parere sulla fattibilità dell'uso della realtà virtuale, ma mira anche a ottenere una serie di obiettivi specifici che possono portare a un miglioramento significativo nei programmi di formazione sulla sicurezza. Vediamo quali sono.
Nella risposta all’Interpello n. 3 del 2024, in primo luogo la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro sottolinea in particolare l'importanza dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce i requisiti per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
Questo articolo impone infatti al datore di lavoro l'obbligo di garantire una formazione sufficiente e adeguata per ciascun lavoratore; il comma 2 dello stesso articolo specifica che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono essere definiti mediante un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
La Commissione richiama altresì le disposizioni dell'Accordo del 21 dicembre 2011, che privilegia un approccio interattivo dell'insegnamento, promuovendo l'equilibrio tra le classiche lezioni frontali, le necessarie esercitazioni pratiche e teoriche e le simulazioni.
Un altro Accordo fondamentale in tal senso è quello del 7 luglio 2016, che stabilisce i requisiti per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning.
La Commissione osserva dunque che l'inclusione della realtà virtuale potrebbe essere considerata un'estensione naturale di queste metodologie innovative, sempre che soddisfi i criteri di efficacia e sicurezza previsti dagli accordi vigenti.
Alla luce delle considerazioni preliminari, la Commissione formula diverse conclusioni pratiche.
In primo luogo afferma che, in attesa dell'adozione di un nuovo accordo ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le modalità di erogazione della formazione devono rimanere conformi agli accordi esistenti; qualsiasi implementazione della realtà virtuale deve essere quindi in linea con le metodologie interattive già approvate e delineate nell'Accordo del 21 dicembre 2011.
La Commissione riconosce comunque il potenziale della realtà virtuale come strumento educativo, evidenziando che potrebbe migliorare significativamente l'efficacia della formazione attraverso simulazioni realistiche e immersive.
Tuttavia, sottolinea la necessità di ulteriori studi e sperimentazioni per valutare l'efficacia di questa tecnologia specificamente nel contesto della formazione sulla sicurezza sul lavoro.
A tal fine, la Commissione suggerisce di avviare progetti pilota in collaborazione con Enti di formazione accreditati e aziende proprio per raccogliere dati empirici e feedback.
Verifica finale dell’apprendimento
Un'altra importante indicazione pratica riguarda la verifica finale dell'apprendimento.
A tale proposito, la Commissione ribadisce che qualsiasi strumento utilizzato per questa verifica deve garantire la validità e la completezza della valutazione.
Pertanto, raccomanda di sviluppare protocolli specifici per l'uso della realtà virtuale nella valutazione delle competenze, assicurando che questi protocolli siano sottoposti a rigorose verifiche e convalide.
Richiesta dell'Università degli studi di Siena |
L'Università degli studi di Siena ha presentato un interpello per valutare l'uso della realtà virtuale nei percorsi formativi obbligatori. |
Quesito sulla realtà virtuale come metodo di Apprendimento |
Il quesito riguarda la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica finale per la formazione sulla sicurezza sul lavoro. |
Obiettivi della richiesta |
Valutare l'efficacia della realtà virtuale nella formazione, garantire conformità normativa ed integrare nuove tecnologie |
Risposta della Commissione |
La Commissione ha risposto valutando la conformità della proposta con le normative vigenti e suggerendo ulteriori studi e progetti pilota. |
Conclusioni e indicazioni pratiche |
Le modalità di formazione devono essere conformi agli accordi esistenti, suggerimenti per progetti pilota, e raccomandazioni per lo sviluppo di protocolli di valutazione specifici. |
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