Utilizzo attrezzature di lavoro, nessuna sanzione per i datori di lavoro non formati

Pubblicato il 29 gennaio 2020

Non è sanzionabile penalmente il datore di lavoro che utilizza attrezzature di lavoro che per il loro impiego richiedono conoscenze particolari mediante formazione, informazione e addestramento. Al riguardo, si è espressa la Commissione ministeriale per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 1 del 23 gennaio 2020.

Utilizzo attrezzature di lavoro, datori di lavoro esclusi dalla sanzione penale?

Il quesito, in particolare, riguarda l’art. 71, co. 7, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), il quale sancisce che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro è tenuto a prendere le misure idonee affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato solamente ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione e formazione adeguata.

In caso di mancata osservanza di tali obblighi, l’art. 87 del predetto T.U. sanziona penalmente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 euro a 7.014 euro) il datore di lavoro o il dirigente che consenta l'uso delle attrezzature in questione a “lavoratori allo scopo incaricati” senza un’adeguata formazione, informazione e addestramento.

Ora, considerato che in base all’art. 69, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature è considerato “operatore” e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo, si ci è chiesti se, in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all'utilizzo delle attrezzature in questione, debba essere ascritta allo stesso la sanzione appena illustrata, anche in relazione ai rischi ai quali potrebbe esporre sé stesso o terzi.

Utilizzo attrezzature di lavoro, il parere della Commissione interpelli

Sul punto, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricorda, in via preliminare, che è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo.

Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene - sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale - che l’ambito di operatività della sanzione penale debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste. In definitiva, le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

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