Chiarimenti sul regime fiscale da applicare ai dividendi percepiti da persone fisiche “private” che detengono una partecipazione qualificata sono resi dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 61/E/2019.
Una società fiduciaria dichiara di avere incassato, nel 2018, utili per conto dei propri fiducianti titolari di partecipazioni di natura qualificata in una società argentina. Tali somme incassate si riferiscono ad utili maturati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Pertanto, la società chiede se sia possibile applicare ad esse la ritenuta d’acconto in base all’articolo 27, comma 4 del Dpr 600/1973 nel testo vigente al 31 dicembre 2017.
Secondo l’istante, in virtù delle modifiche apportate alla suddetta disposizione normativa dalla Legge di bilancio 2018, l’intermediario non è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto in relazione ai dividendi che sono stati distribuiti dopo il 31 dicembre 2017, ma che si sono formati antecedentemente.
Diverso è il parere dell’Agenzia delle Entrate.
Nella risoluzione n. 61 del 26 giugno 2019, l’Agenzia parte dal ricordare che la Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate.
In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la stessa aliquota (nella misura del 26%), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.
La nuova norma si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e la tassazione, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, opera in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio generale prevedendo un regime transitorio, al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.
A tal fine, quindi ha stabilito che: “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.
L’Agenzia, nella risoluzione n. 61/2019, ribadisce tale volontà di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2018. E ritiene, altresì, che tale regime di favore non riguardi esclusivamente la misura dell’utile da sottoporre ad imposizione, ma anche le modalità di imposizione.
Una diversa interpretazione - si legge - “comporterebbe l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento sulla parte imponibile degli utili relativi a partecipazioni di natura qualificata prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, utili che il legislatore ha inteso tutelare prevedendo una deroga al nuovo regime di tassazione”.
Di qui la conclusione, secondo la quale: nell’ipotesi in cui gli utili esteri siano percepiti tramite un sostituto d’imposta o un intermediario, questi applicheranno la ritenuta a titolo di acconto in base al previgente comma 4 dell’articolo 27 del Dpr n. 600/1973 (ossia nella versione vigente al 31.12.2017), da calcolarsi sul cosiddetto “netto frontiera” (comma 4-bis).
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