Il corretto trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepite da persone fisiche non imprenditori è l’oggetto della risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019.
Alla luce delle modifiche apportate all'art. 27, comma 1, Dpr n. 600/1973 dalla Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), in base alle quali ai redditi di natura finanziaria derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate conseguiti da persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa è stata estesa la stessa aliquota (nella misura del 26%), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva, la società istante ritiene di dover applicare le regole di tassazione vigenti prima delle modifiche apportate dalla citata legge, in quanto gli utili, anche se corrisposti nel 2018, sono stati prodotti e deliberati anteriormente al medesimo anno.
Nella risoluzione n. 56/2019, l’Agenzia dopo aver ricordato la modifica normativa che ha interessato il trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate, sottolinea come lo stesso legislatore abbia voluto inserire una deroga al suddetto principio generale, prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.
Pertanto, in applicazione di questa disposizione, “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017".
Secondo l’Agenzia, quindi, dal momento che la norma fa riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, si deve ritenere che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.
Infine, conclude la risoluzione n. 56/E/2019, per la corretta applicazione del regime transitorio occorre, in particolare, che la società emittente “tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti” e poi li indichi separatamente nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.
Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".