L’usufrutto rotativo su un portafoglio di strumenti finanziari trova un importante chiarimento nelle ultime precisazioni rese dall’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, nella risposta ad interpello n. 384/2019, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sul tema dei redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività.
L’erede di un patrimonio finanziario composto da titoli azionari e obbligazionari depositato presso un intermediario Svizzero rende noto come su tale portafoglio di strumenti finanziari sia stato costituito un usufrutto con patto di rotatività che prevede l’apertura di un conto corrente in una banca svizzera in cui saranno depositati i titoli a nome delle tre figlie, nude proprietarie, e un sotto-conto intestato alla seconda moglie del de cuius, usufruttuaria, su cui convoglieranno interessi, dividendi e proventi derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari.
L’Istante, che è l’unica erede residente in Italia, precisa che, in relazione a tale patrimonio mobiliare, non ha alcun obbligo fiscale in Svizzera e chiede di conoscere quali siano gli obblighi fiscali in Italia, che le derivano dalla nuda proprietà del patrimonio finanziario ereditato e depositato in Svizzera.
Inoltre, specifica anche che i capital gain derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari in portafoglio verranno automaticamente reinvestiti in nuovi titoli azionari, obbligazionari nonché quote di fondi, e che sui nuovi titoli acquistati si costituirà automaticamente (per effetto del patto di rotatività) il diritto di usufrutto a beneficio della seconda moglie.
Nella risposta n. 384 del 17 settembre 2019, l’Agenzia specifica quali sono gli obblighi fiscali cui è tenuta l’erede residente in Italia.
Dopo aver ricordato che l’usufrutto rotativo si pone sullo stesso piano dell’usufrutto di universalità di beni mobili e che la clausola di rotatività prevede, sin dall’origine, la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto del diritto, l’Agenzia si sofferma sulla disciplina fiscale relativa ai redditi di natura finanziaria, ossia la tassazione delle “plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso” delle attività finanziarie (articoli 67 e 68 del Tuir).
Nello specifico, la risposta n. 384/2019 ricorda che in base alle citate disposizioni normative, una plusvalenza si intende realizzata quando i titoli sono ceduti a titolo oneroso, indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo e, quindi, anche nel caso in cui lo stesso sia reinvestito nell'acquisto di altri strumenti finanziari.
Il valore dell’usufrutto deve essere determinato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto dal decreto del MEF del 19 dicembre 2018 in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto. Il valore dell’usufrutto, quindi, deve essere sottratto al valore della piena proprietà per ottenere il valore della nuda proprietà.
Pertanto, per determinare la tassazione della plusvalenza da cessione a titolo oneroso del titolo gravato da usufrutto, il corrispettivo deve essere ripartito tra l’usufruttuario e il nudo proprietario in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione.
Nel caso oggetto di interpello, quindi, il soggetto istante determinerà la plusvalenza realizzata, anche se non incassata in quanto reinvestita, da assoggettare a tassazione:
per i titoli ricevuti in eredità, come differenza tra il corrispettivo della cessione ad esso imputabile e il costo fiscale determinato al momento della successione come sopra determinato;
per i titoli acquistati successivamente, come differenza tra il corrispettivo della cessione ad esso imputabile e il costo di acquisto del titolo determinato applicando i citati coefficienti.
Riguardo, poi, agli obblighi di monitoraggio fiscale e al pagamento dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), specifica l’Agenzia che:
sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario sono tenuti a compilare il quadro RW del modello Redditi Pf, in quanto entrambi potenzialmente in grado di generare redditi imponibili in Italia;
in qualità di residente che detiene attività finanziarie all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, l'istante sarà tenuta al pagamento dell’Ivafe.
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