Vista la modifica, con effetto dal 1° gennaio 2023, del tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., innalzato dal 1,25% al 5% in ragione d'anno, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto ad adeguare le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in base al nuovo saggio legale di interessi.
Il decreto Mef del 20 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, prevede per l'imposta di registro che il valore del multiplo (art. 46, comma 2, lett. a) e b), DPR 131/1986) relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 20 volte l'annualità. Identico discorso per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale per il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 346/1990.
Il prospetto allegato al decreto contiene gli aggiornamenti dei coefficienti relativi al diritto di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, in base alla misura del saggio legale degli interessi fissata al 5 per cento.
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