Uniemens, istruzioni INPS per l’esonero dei contributi a carico del lavoratore

Pubblicato il 01 giugno 2023

Pubblicate le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori. Giacché l’innalzamento dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 281, legge di Bilancio 2023, decorre dal mese di luglio 2023, l’Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni procedurali per la corretta esposizione dei conguagli sulle denunce contributive.

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del Decreto Lavoro, salvo ulteriori novità in sede di conversione, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti, a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, sicché lo sgravio in argomento aumenterà fino a 6 punti percentuali per le retribuzioni mensili, parametrate su tredici mensilità, fino a 2.692 euro e fino a 7 punti percentuali per le retribuzioni mensili, parametrate su tredici mensilità, fino a 1.923 euro.

Rimane esclusa la possibilità di applicare l’innalzamento della quota di esonero in oggetto sul rateo di tredicesima per espressa previsione normativa.

Esonero contributivo 2023: dalla legge di Bilancio 2023 al Decreto Lavoro

Il comma 281, articolo  1, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha dato continuità alla riduzione del cuneo contributivo già previsto dal comma 121, art. 1, della  legge di Bilancio 2022, prevedendo, in via eccezionale e per i soli periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. un esonero della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per invalidità, vecchiaia e superstiti, in misura pari a:

La norma trova applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro pubblici e privati a prescindere dalla circostanza che quest’ultimi assumano la natura di imprenditore.

NOTA BENE: Restano esclusi dell’esonero in argomento i rapporti di lavoro domestico, i quali, come noto, godono già di aliquote previdenziali determinate in misura ridotta rispetto a quelle ordinarie.

Sul tema degli esoneri a carico dei lavoratori dipendenti, di volta in volta, prorogati e/o modificati dal legislatore degli ultimi anni, l’INPS aveva già fornito le istruzioni per la corretta esposizione nelle denunce contributive, da ultimo con la circolare 24 gennaio 2023, n. 7.

Per effetto del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ai sensi dell’art. 39, comma 1, l’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023 è stato innalzato, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, rispettivamente a:

Si evidenzia che, come anticipato in premessa, il citato art. 39, prevede espressamente che non vi siano ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, sicché sia laddove la tredicesima venga corrisposta entro il periodo di scadenza previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro che nelle ipotesi in cui venga corrisposto mensilmente, l’innalzamento di quattro punti percentuali previsto dal Decreto Lavoro non potrà trovare applicazione.

Pertanto, nel caso in cui la tredicesima mensilità venga corrisposta in unica soluzione nel mese di competenza dicembre 2023 a questa andrà applicato:

Parimenti, nelle ipotesi in cui la tredicesima venga corrisposta mensilmente, al singolo rateo andrà applicato:

ATTENZIONE: Salvo sostanziali modifiche in sede di conversione, ai fini dell’applicazione della riduzione in commento sarà necessario operare una doppia verifica sul rispetto delle soglie retributive previste, considerato che la novella normativa non produce espressamente effetti sulla tredicesima e sui suoi ratei

 

Quota di esonero

Anno 2023

Imponibile INPS

Periodo gen-giu/2023

Periodo lug-dic/2023

Retribuzione imponibile al netto della tredicesima o dei suoi ratei

Fino a 1.923 euro

3%

7%

Da 1.924 euro a 2.692 euro

2%

6%

Da 2.693 euro

0%

0%

Tredicesima mensilità (corrisposta in unica soluzione)

Fino a 1.923 euro

3%

3%

Da 1.924 euro a 2.692 euro

2%

2%

Da 2.693 euro

0%

0%

Rateo di tredicesima mensilità (corrisposto mensilmente)

Fino a 160 euro

3%

3%

Da 161 a 224 euro

2%

2%

Da 225 euro

0%

0%

Si evidenzia che i punti percentuali di esonero sopra rappresentati operano distintamente sia sulla retribuzione corrisposta nel mese sia sull’importo della tredicesima mensilità o dei suoi ratei.

Caso 1)

Competenza

Mensilità

Imponibile ctr.

% esonero

Soglia

Dicembre 2023

Dicembre

€ 2.455

6%

< € 2.692

Tredicesima

€ 1.892

3%

< € 1.923

Caso 2)

Competenza

Mensilità

Imponibile ctr.

% esonero

Soglia

Ottobre 2023

Ottobre

€ 3.226

0%

> € 2.692

1/12 tredicesima

€ 188

2%

< (2.692/12) = € 224

Caso 3)

Competenza

Mensilità

Imponibile ctr.

% esonero

Soglia

Agosto 2023

Agosto

€ 2.895

0%

> € 2.692

8/12 tredicesima

€ 1.264

3%

< (1.923 / 12 x 8) = € 1.280

ATTENZIONE:

  1. nelle ipotesi di assunzione o cessazione infrannuale, ai fini della determinazione della soglia massima per l’applicazione delle riduzioni in trattazione, sarà necessario tenere conto anche delle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno che non hanno dato diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, il valore della “soglia” dovrà essere riproporzionato in relazione ai mesi lavorati e che hanno effettivamente portato alla maturazione del rateo.
  2. per le mensilità aggiuntive ulteriori alla tredicesima, si ritiene che l’esonero può trovare applicazione, nella nuova misura determinata dal Decreto Lavoro, a condizione che l’ammontare della retribuzione della mensilità “corrente” sommata alla retribuzione imponibile della mensilità aggiuntiva (esclusa la tredicesima) o del suo rateo non ecceda la soglia di retribuzione mensile prevista dalla disciplina in commento. In caso contrario, l’esonero non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo:

Competenza

Mensilità

Imponibile ctr.

Imponibile per esonero

% esonero

Soglia

Luglio 2023

Luglio

€ 1.358

€ 2.623

6%

< 2.692

Quattordicesima

€ 1.265

1/12 tredicesima

€ 105

€ 105

3%

< (1.923/12) = € 160

 

Si rammenta inoltre che, per espresso richiamo del messaggio INPS 24 maggio 2023, n. 1932, rimangono valide le indicazioni amministrative già fornite con la circolare INPS n. 7/2023 e con il messaggio INPS n. 3499/2022, sicché:

Istruzioni operative flussi Uniemens

A partire dalla denuncia contributiva del mese di competenza luglio 2023 dovranno continuare ad essere utilizzati i codici già in uso.

Pertanto, per esporre l’esonero pari a 7 punti percentuali “complessivi” dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

Elemento

Descrizione

Esonero 7%

Esonero 3%

Esonero 3%

Valore - Mensilità

Valore – 13a

Valore – 13a rateo

<CodiceCausale>

Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 39, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

L098

L099

L100

<IdentMotivo UtilizzoCausale>

-

N

N

N

<BaseRif>

Retribuzione imponibile al netto del rateo di tredicesima

Importo

Importo 13a

Importo rateo 13a

<AnnoMeseRif>

Anno/mese di riferimento dell’esonero

AAAA/MM

AAAA/MM

AAAA/MM

<ImportoAnnoMeseRif>

Importo dell’esonero 7% spettante

Importo

Importo su 13a

Importo su rateo 13a

Per esporre l’esonero pari a sei punti percentuali “complessivi” dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

Elemento

Descrizione

Esonero 6%

Esonero 2%

Esonero 2%

Valore - Mensilità

Valore – 13a

Valore – 13a rateo

<CodiceCausale>

Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 39, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

L094

L025

L095

<IdentMotivo UtilizzoCausale>

-

N

N

N

<BaseRif>

Retribuzione imponibile al netto del rateo di tredicesima

Importo

Importo 13a

Importo rateo 13a

<AnnoMeseRif>

Anno/mese di riferimento dell’esonero

AAAA/MM

AAAA/MM

AAAA/MM

<ImportoAnnoMeseRif>

Importo dell’esonero 6% spettante

Importo

Importo su 13a

Importo su rateo 13a

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48

INPS – Messaggio 26 settembre 2022, n. 3499

INPS – Circolare 24 gennaio 2023, n. 7

INPS – Messaggio 24 maggio 2023, n. 1932

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