UNICO PF 2016 Ritocchi

Pubblicato il 01 aprile 2016

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento correttivo del modello e delle istruzioni per la compilazione di UNICO PF 2016.

Al fine di correggere piccoli refusi emersi dalla rilettura del modello e delle istruzioni, approvati lo scorso 29 gennaio 2016, è stato pubblicato il provvedimento n. 47207 del 31 marzo 2016, con il quale vengono ufficializzate anche quelle modifiche già riportate, i primi di marzo, nel 730/2016.

Le modifiche, infatti, si sono rese necessarie proprio per adeguare le istruzioni del modello ad alcune indicazioni di prassi intervenute dopo il 29 gennaio, oltre che per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione online del modello stesso.

Le correzioni al modello e alle istruzioni

Tra le modifiche apportate, da segnalare il fatto che hanno trovato posto nella versione ritoccata di Unico Pf 2016 due codici inediti, utili all’individuazione di nuovi interventi ammessi alla detrazione del 65%, quali le schermature solari e climatizzatori a biomasse.

Si tratta del codice:

“5”, per segnalare l’acquisto e la posa in opera di schermature solari a protezione di superfici vetrate, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;

“6”, per identificare l’acquisto e il montaggio di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.

Di conseguenza, è stata ritoccata anche la pagina 68 delle istruzioni, che ora accogliere due nuovi punti che vanno ad aggiungersi agli altri dell’elenco visibile nella colonna 8 (spesa totale). Per le schermature solari, infatti, il limite della spesa annuale agevolabile è 92.307,69 euro, poiché la detrazione massima consentita è di 60mila euro; la detrazione si dimezza (max 30mila euro) per gli impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per i quali la spesa massima è, invece, pari 46.153,84 euro.

Altre modifiche riguardano poi anche il quadro LM, preposto alla determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva dei regimi di vantaggio (ex DL 98/2011) e forfetario (ex L. 190/2014).

Nella Sezione I per il regime di vantaggio è stata introdotta, al rigo LM5, la colonna 1 per il cosiddetto super ammortamento, ossia dove indicare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali.

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