La proroga al 9 luglio, senza interessi, delle imposte dovute originariamente il 18 giugno 2012 (essendo il 16 un sabato), è stata oggetto di trattazione da parte dell'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 69/E. Utili i prospetti indicativi delle date di scadenza in caso di pagamenti rateali, sia per i titolari di partita Iva sia per quelli sprovvisti. Correzione del testo del documento, dopo l'allarme su un possibile limite all'applicazione della proroga.
Il differimento, relativo all'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali è giunto con D.P.C.M. del 6 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12.6.2012).
A chiarimento di quanto contenuto nel Decreto suddetto, è stata prodotta, dall'Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012, la quale esamina anche gli effetti derivanti dalla proroga dei versamenti sulle imposte rateizzate.
I NUOVI TERMINI. A seguito della proroga disposta dal Dpcm, le nuove date per eseguire i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, di regola fissati al 16 giugno, sono le seguenti:
entro il 9 luglio 2012 - senza maggiorazione |
dal 10 luglio al 20 agosto 2012 - con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo |
In ordine al termine del 20 agosto, va precisato che, ai sensi dell’art. 3-quater, D.L. n. 16/2012, convertito con legge n. 44/2012, è stata fissata in via definitiva la proroga al 20 agosto di ogni anno, senza maggiorazione, dei termini per i versamenti di tributi, contributi e premi, scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto. Tale differimento comprende anche il pagamento degli importi rateizzati.
CONTRIBUENTI INTERESSATI. A beneficiare del rinvio sono:
A. Contribuenti persone fisiche, soggetti e non soggetti agli studi di settore, tenuti al versamento del saldo 2011 e del primo acconto 2012 per imposte e contributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.
B. Contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore, che dichiarano compensi o ricavi non superiori al limite fissato per ciascuno studio di settore (euro 5.164.569).
Relativamente ai soggetti del punto B., si segnala che l'Agenzia delle entrate è dovuta intervenire per modificare la prima versione della risoluzione n. 69/E, in cui era stata inserita una locuzione che poteva far dubitare dell'applicabilità della proroga ai contribuenti con cause di inapplicabilità degli studi (in caso di inizio o cessazione di attività, reddito forfetario, ecc.).
Infatti, il testo così riportava: la proroga “riguarda, inoltre, i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai quali gli stessi sono applicabili”.
In sede di revisione del testo della risoluzione, ripubblicato il 25 giugno, tali parole sono state eliminate anche in considerazione di quanto contenuto nella circolare n. 41/E del 2007, dove, sempre nell'ambito del differimento delle imposte, si precisa che la proroga riguarda i soggetti sottoposti agli studi di settore, inclusi coloro per i quali esiste una causa di inapplicabilità.
Rimane comunque fermo che i soggetti che superano il limite di euro 5.164.569 di compensi o ricavi non beneficiano della proroga.
C. Soggetti partecipanti a società, associazioni ed imprese tenuti a dichiarare i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir.
IMPOSTE OGGETTO DELLA PROROGA. Sono oggetto di proroga i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, con scadenza il 16 giugno (slittato al 18 per il 2012). In particolare:
Sono, quindi, differite le imposte dovute in caso di opzione per la cedolare secca sui redditi da locazione; le imposte sugli immobili detenuti all’estero (Ivie); le imposte sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Anche con riferimento alle imposte oggetto di differimento, la seconda versione della risoluzione ha apportato delle correzioni; infatti, originariamente era stata citato il versamento per l'imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate. Ma, come è stato rilevato, tali tributi hanno scadenza il 30 giugno 2012 e non il 18 giugno. Pertanto, non beneficiano della proroga in parola.
EFFETTI SULLE RATE. Il Dpcm che ha disposto la proroga non pone ostacoli ai contribuenti che scelgono la possibilità di rateizzare i versamenti in saldo e in acconto delle imposte.
Nell’ambito della dilazione si ricorda che:
→ le rate mensili sono di pari importo;
→ il numero delle rate è scelto dal contribuente;
→ il pagamento rateale deve concludersi nel mese di novembre;
→ vanno corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle norme.
In merito al differimento operato con il Dpcm del 6 giugno 2012, l'Agenzia delle entrate specifica che:
→ il versamento della prima rata del saldo e dell'acconto delle imposte, avendo scadenza il 18 giugno, risente della proroga al 9 luglio, senza maggiorazione, e al 20 agosto, con maggiorazione dello 0,4%;
→ le rate successive alla prima rimangono invariate.
Più precisamente, le rate successive vanno così scadenzate:
il 16 del mese, per i contribuenti titolari di partita Iva |
la fine del mese, per i contribuenti non titolari di partita Iva |
Mentre come inizio della rateazione deve considerarsi il termine prorogato, la fine della rateazione è prevista il 16 novembre per i titolari di partita Iva e il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita Iva.
Sulla base di questo, il contribuente che opta per la rateizzazione e si avvale della proroga deve rideterminare il numero delle rate riducendolo.
Ponendo l'esempio di un contribuente non titolare di partita Iva che versa la prima rata entro il 9 luglio, questo dovrà pagare la seconda rata il 31 luglio; la sesta ed ultima rata avrà scadenza 30 novembre. Qualora, lo stesso effettui il versamento della prima rata il 20 agosto, maggiorato, dovrà versare la seconda rata il 31 agosto e le rate scendono ad un numero di 5.
Per una migliore comprensione delle date di scadenza delle rate a fronte del pagamento con proroga, la risoluzione n. 69/E riporta i seguenti prospetti.
UNICO 2012 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
||||
Versamento della 1^ rata entro il 9 luglio 2012 |
Versamento 1^ rata, con 0,40%, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 |
|||
Rata |
Scadenza |
Interessi % |
Scadenza |
Interessi % |
1^ |
9 luglio |
0 |
20 agosto |
0 |
2^ |
31 luglio |
0,23 |
31 agosto |
0,11 |
3^ |
31 agosto |
0,56 |
1° ottobre |
0,44 |
4^ |
1° ottobre |
0,89 |
31 ottobre |
0,77 |
5^ |
31 ottobre |
1,22 |
30 novembre |
1,10 |
6^ |
30 novembre |
1,55 |
======= |
=== |
UNICO 2012 - TITOLARI DI PARTITA IVA |
||||
Versamento della 1^ rata entro il 9 luglio 2012 |
Versamento 1^ rata, con 0,40%, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 |
|||
Rata |
Scadenza |
Interessi % |
Scadenza |
Interessi % |
1^ |
9 luglio |
0 |
20 agosto |
0 |
2^ |
16 luglio |
0,08 |
17 settembre |
0,29 |
3^ |
20 agosto |
0,41 |
16 ottobre |
0,62 |
4^ |
17 settembre |
0,74 |
16 novembre |
0,95 |
5^ |
16 ottobre |
1,07 |
======= |
=== |
6^ |
16 novembre |
1,40 |
======= |
=== |
Si deve precisare che, per i contribuenti, sia non titolari di partita Iva che titolari dipartita Iva, che, pur potendo, non intendono avvalersi della proroga nonché per quelli che non sono ammessi a fruirne, i piani di rateazione da seguire sono quelli indicati nelle istruzioni di Unico 2012.
VERSAMENTO IVA 2011. Rilevante la nota riguardante i titolari di partita Iva che presentano la dichiarazione Iva unificata, ammessi a versare l’imposta entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Irap con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, successivi al 16 marzo - data di scadenza del versamento Iva.
Il differimento delle date di pagamento comporta che il versamento dell’Iva, nel suddetto caso:
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