Arrivano dall’Inail, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023, i primi chiarimenti in ordine alla elargizione disposta dal decreto interministeriale 22 settembre 2022 a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19.
L’indennità una tantum spetta ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari che siano deceduti per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il cui decesso sia avvenuto entro il 28 dicembre 2022 (data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 settembre 2022).
A tale scopo sono considerati familiari:
il coniuge o la persona unita civilmente;
i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
in mancanza, i genitori naturali o adottivi.
Nel caso di concorso tra più superstiti, l’importo è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti e, in caso di familiari superstiti di più vittime, l’una tantum è cumulabile.
L’indennità, la cui misura sarà stabilita con apposito decreto del dipartimento per le politiche della famiglia, è corrisposta in aggiunta a ogni altra somma eventualmente spettante ai beneficiari e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
L’istanza deve essere presentata all’Inail entro il termine perentorio del 4 marzo 2023 mediante l’apposito servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” presente nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con Spid, Cie e Cns.
Una volta effettuato l’accesso, il soggetto abilitato nel ruolo di “utente con credenziali dispositive” potrà compilare e inviare la richiesta.
L’istanza può peraltro essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario o, nel caso di più beneficiari familiari della stessa vittima, cumulativamente da uno solo munito di apposita delega e anche da soggetto diverso dall’avente diritto in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
L’accertamento dei presupposti previsti per il riconoscimento della speciale elargizione è effettuato dall’Inail; al termine dell’istruttoria, l’Inail inoltrerà al dipartimento per le politiche della famiglia un elenco contenente i nominativi delle vittime ammesse al riconoscimento del beneficio e quelle per le quali, invece, propone la non ammissione allo stesso.
A seguito dell’approvazione dell’elenco da parte del dipartimento per le politiche della famiglia, l’Inail comunicherà l’esito all’indirizzo di posta elettronica indicato nella istanza.
La prestazione verrà quindi erogata dall’Inail entro sessanta giorni decorrenti dal decreto del Capo del dipartimento per le politiche della famiglia che ne fissa anche la misura.
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