A un mese di distanza dalla circolare recante le istruzioni operative generali, la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l'INPS torna sul bonus di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti per fornire importanti precisazioni.
Il messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si sofferma in particolare sui criteri di determinazione della retribuzione imponibile ai fini dell'erogazione dell'indennità prevista dall'articolo 18 del decreto Aiuti ter (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175).
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 18 del decreto Aiuti-ter dispone l'erogazione, in via automatica e per il tramite dei datori di lavoro, di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge, ossia delle prestazioni pensionistiche e assistenziali per le quali l’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS.
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti “aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro” e spetta a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Infine il bonus spetta previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore privato “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. .
NOVITÀ: La legge 17 novembre 2022, n. 175, di conversione del decreto Aiuti-ter, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, ha esonerato dall'autodichiarazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.
Fatta questa necessaria premessa, torniamo sulle nuove indicazioni fornite dall'INPS.
Con il messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, ad integrazione della circolare n. 116/2022, l'INPS chiarisce che il datore di lavoro, ai fini del calcolo della soglia limite dei 1.538 euro, dovrà determinare la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 al netto della tredicesima mensilità (o dei suoi ratei), se la stessa mensilità aggiuntiva è erogata nella competenza del mese di novembre 2022.
Inoltre, per il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) la verifica della retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 e non eccedente l'importo di 1.538 euro va effettuata in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
In ragione delle precisazioni fornite, sono aggiornate le istruzioni per l'esposizione dei dati nel flusso UniEmens.
Soffermiamoci su quelle fornite ai datori di lavoro del settore privato.
Sezione <PosContributiva>
Nell'elemento <BaseRif> va indicato l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili ovvero va indicata la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
Pertanto in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
- nell’elemento <CodiceCausale> va indicato il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> va inserito il valore “N”;
- nell’elemento <BaseRif> va inserito, come detto, l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> va indicato l’anno/mese “2022-11”;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> va indicato l’importo da recuperare.
Sezione <PosAgri>
I datori di lavoro agricoli che corrispondono l’indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 sono tenuti a valorizzare, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Infine, l'INPS segnala che il codice 9, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche per indicare l’importo della tredicesima se erogata nel mese novembre 2022.
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