UNAA Assenza di copia cartacea non blocca il Pat

Pubblicato il 15 marzo 2017

L’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, con Delibera votata dal Consiglio direttivo il 9 marzo 2017, interviene sul D.l. n. 168/2016 (recante misurare urgenti in tema di giustizia amministrativa), ed in particolare sulla disposizione che prevede, per i giudizi introdotti con ricorsi depositati in via telematica, l’obbligo, valente dal primo gennaio 2017 al primo gennaio 2018, di depositare in giudizio almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.

Orbene, la presente norma – fanno sapere gli amministrativisti – non detta alcun termine per tale adempimento e non prevede, altresì, alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata o tardiva produzione della copia cartacea. Oltretutto, l’unica condizione di procedibilità contemplata dal codice del processo amministrativo – prosegue l’UNAA – è, ai sensi degli artt. 55 comma 4 e 71 comma 1 c.p.a., la produzione di un’istanza di fissazione dell’udienza di merito. Sicché si ritiene non possano essere aggiunte, in via interpretativa, ulteriori condizioni extralegali.

Per cui, una volta che il ricorso è stato correttamente incardinato mediante deposito telematico, l’assenza di copia cartacea – ossia la violazione di un precetto nemmeno sanzionato dalla legge – non può comportare il blocco dell’esercizio della funzione giurisdizionale, impedendo al giudice di decidere sull'istanza cautelare e sul ricorso medesimo.

Infine, se la sanzione non è stata prevista dal legislatore, non può essere certo introdotta dal Giudice, sotto forma di mancato esercizio dei propri compiti istituzionali.

Così argomentando, l’UNAA esprime la propria contrarietà avverso le posizioni espresse sul punto dalla giurisprudenza.

 

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