Un varco per l’Iva non detratta
Pubblicato il 23 ottobre 2008
Con la circolare n. 55/08 (si veda Edicola di ieri), Assonime riprende anche il discorso relativo alla deducibilità dell’Iva sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione relativamente alle quali si è deciso di non chiedere la fattura. Il caso concreto è quello che riguarda un modesto ammontare di spesa, per cui può sembrare più semplice rinunciare al diritto alla detrazione piuttosto che attivare le procedure amministrativo/contabili (non prive di costo) connesse con l’esercizio di quel diritto. Il rischio, in questi casi, consiste nella rinuncia ad un credito liquido ed esigibile (l’Iva) con conseguente recupero dell’imposta contabilizzata come costo. Di fronte al silenzio del Fisco riguardo a tale argomento, Assonime propende – seppur con molta prudenza – per la deducibilità dell’Iva che rimane a carico dell’impresa per difetto di fatturazione dei servizi. A tal proposito è bene ricordare che, in base alle regole che presiedono alla disciplina del tributo, la detrazione dell’imposta è un diritto del contribuente e non un obbligo. Per tali ragioni, sembra possibile che lo stesso possa legittimamente rinunciarvi, sopportando un onere che si può configurare come una componente di spesa deducibile in base ai principi generali. Dunque, se la gestione di una fattura connessa a spese alberghiere e di ristorazione dovesse risultare più costosa rispetto al beneficio dato dell’esercizio della detrazione, allora deve considerarsi legittima la contabilizzazione dell’imposta come costo.