L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 421 emessa nella giornata di ieri, conferma che per un “vecchio iscritto” ad un fondo pensione di previdenza complementare il riscatto della posizione individuale è soggetto a tre diversi regimi di tassazione, il più penalizzante dei quali è quello riferito al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2006.
Si ricorda che il riscatto, come già detto nella circolare 70/E/2007, prevede i seguenti tre regimi:
- per l’ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 si fa riferimento all’aliquota applicata al Tfr;
- per l’ammontare maturato dal 2001 a tutto il 2006 si applica la tassazione ordinaria, se deriva da un riscatto volontario;
- per l’ammontare maturato dal 1° gennaio 2007 l’aliquota è del 23% trattandosi di cause di riscatto diverse da quelle elencate dal Dlgs 252/05.
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