Le Sezioni unite penali di Cassazione hanno risposto affermativamente alla questione controversa loro sottoposta e volta a chiarire se l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configuri un‘ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato.
E’ quanto si apprende dall’informazione provvisoria di Cassazione n. 30 del 24 novembre 2016, che anticipa le conclusioni rese dal massimo Collegio di legittimità rispetto all’ordinanza di rimessione n. 42004 del 5 ottobre 2016, in cui era stato evidenziato il contrasto interpretativo esistente sulla questione relativa alla natura della nullità derivante dall’omessa notifica all’imputato dell’avviso dell’udienza preliminare.
Tra le due letture esistenti, le Sezioni unite hanno aderito a quella dalle stesse già affermata con sentenza n. 35358/2003, secondo la quale l’avviso per l’udienza preliminare sarebbe assimilabile ad una “vocatio in iudicium” e l’invalidità conseguente alla sua omissione ricadrebbe nel regime delle nullità assolute di cui all’articolo 179 del Codice di procedura penale.
L’indirizzo difforme rispetto a questo orientamento si fonda, invece, sull’assunto della preminente funzione filtro dell’udienza preliminare ai fini del rinvio a giudizio. Primaria importanza, in questo contesto, è riconosciuta al decreto che dispone il giudizio “quale atto idoneo a segnare il passaggio alla fase dibattimentale”.
Di conseguenza, il vizio di omessa citazione dell’imputato di cui all’articolo 179 citato, non potrebbe che riferirsi all’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, non includendo, per contro, l’omesso avviso per l’udienza preliminare, atto questo che non costituirebbe una “citazione”.
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