Tutte le concessioni restano fuori dal “cuneo”
Pubblicato il 12 novembre 2008
Con la risoluzione n. 428/E di ieri, l’agenzia delle Entrate fa il punto riguardo l’applicazione dei benefici della riduzione del cuneo fiscale, disposti dalla Finanziaria 2007. Riprendendo il principio già trattato nella circolare n. 61/2007, le Entrate sanciscono che operano in concessione tutti i soggetti giuridici privati che, a prescindere dal nomen iuris dell’atto con il quale sono legati a una pubblica amministrazione, gestiscono funzioni di pubblico interesse. Ad essi non si può applicare alcuna deduzione Irap. La risoluzione, infatti, sottolinea il fatto che non ha alcuna rilevanza il "nome giuridico" dell'atto con cui un ente pubblico commissiona un determinato servizio a una società privata e ammette, dunque, una definizione più ampia di "concessione" per individuare quelle attività regolamentate escluse dalle nuove deduzioni. Cioè, non sono riconosciute le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, riservate ai datori di lavoro che impiegano personale dipendente a tempo indeterminato, per favorire la competitività delle imprese. I soggetti esclusi proprio dall'agevolazione sono le amministrazioni pubbliche e le società che svolgono attività "regolamentate", vale a dire che operano nell'ambito dei pubblici servizi in concessione e a tariffa (public utilities). Dunque, per il Fisco non è la tipologia del provvedimento di affidamento del servizio a determinare la natura concessoria del rapporto tra ente pubblico e società privata, ma il particolare regime di controllo a cui è sottoposta l'impresa incaricata di svolgere il servizio per l'interesse pubblico. La riduzione del cuneo fiscale non spetta quindi a chi ha avuto fissata una tariffa sulla base di specifiche condizioni economiche di partenza.