La Camera, nella seduta del 15 novembre, ha definitivamente approvato la proposta di legge contenente misure di tutela per gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, nella versione da ultimo varata dal Senato, lo scorso 18 ottobre 2017.
Ai sensi delle nuove misure, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, il dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all’ANAC, o denunci all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
L’adozione di eventuali misure ritenute ritorsive è comunicata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, a sua volta, l’ANAC informerà il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Se, nell’ambito dell’istruttoria, l’ANAC accerti l’adozione di misure discriminatorie, fermi restando gli altri profili di responsabilità, viene applicata al responsabile che ha adottato la misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 30mila euro.
Inoltre, in assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni, l’ANAC applicherà al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 50mila euro. Stessa sanzione, in capo al responsabile, anche qualora venga accertato il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
L’entità della sanzione viene determinata in considerazione delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente di riferimento.
Nell’ambito del lavoro privato, le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Le stesse potranno avere ad oggetto anche violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
I canali per effettuare le segnalazioni dovranno garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
Sancito, anche in questo caso, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.
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