E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2023, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datato 26 luglio 2023, con la definizione delle modalità di pubblicità della sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), relativa agli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere a tutela dei consumatori.
Per azioni rappresentative - si rammenta - si intendono le nuove class action previste dalla normativa europea (introdotte nel Titolo II.1 della parte V del Codice del consumo), volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (compensativi), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto unionale.
Nel decreto, viene in primo luogo precisato che l'azione rappresentativa nazionale è un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies del Codice del consumo, innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'art. 137 del medesimo Codice ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali.
Per azione rappresentativa transfrontaliera, invece, si intende un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828, in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies del Codice del consumo, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri.
L'odierno decreto, in particolare, disciplina:
Si prevede, in particolare, che le associazioni già iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo e gli enti che intendano richiedere la legittimazione ad esperire azioni rappresentative transfrontaliere, possano presentare domanda di iscrizione nella sezione speciale.
Tale domanda, sottoscritta digitalmente, deve contenere l'indicazione della denominazione dell'associazione o dell'ente, secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Mimit, attestando il possesso dei requisiti indicati dall'art. 140-quinquies, comma 2, del Codice, unitamente ad una serie di allegati quali:
Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 citato, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, possono non trasmettere alcuni specifici allegati, laddove siano già in possesso della Direzione generale.
Tra le altre previsioni, si dispone che sono legittimati a esperire azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti e le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137, previa relativa comunicazione.
Per finire, il decreto interviene con alcune disposizioni transitorie e finali: in sede di prima attuazione, possono presentare domanda di iscrizione nella sezione speciale, nonché domanda di legittimazione all'esperimento di azioni rappresentative nazionali le associazioni iscritte per l'anno 2022 e non sospese.
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