L’Aula del Senato, nella seduta del 18 ottobre 2017, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge che introduce diposizioni di tutela per gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, pubblico o privato (cosiddetto “whistleblowing”).
In primo luogo, il provvedimento prevede che il dipendente pubblico che segnali al responsabile della prevenzione della corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denunci all'autorità giudiziaria delle condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro.
Per dipendente pubblico, in particolare, viene espressamente inteso il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico; viene altresì precisato che la nuova disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Gli eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro sono nulli e spetterà al datore medesimo, nell’eventualità di controversie legate all’irrogazione di tali atti successivamente alla presentazione della segnalazione, dimostrare che le misure assunte siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
L’identità del soggetto segnalante, viene inoltre sancito, non può essere rivelata.
Nel dettaglio:
Il secondo articolo del provvedimento prevede l’estensione di particolari tutele anche al dipendente che segnali illeciti nel settore privato, partendo da modifiche al testo del Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrava degli enti.
Il testo del disegno di legge passerà ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
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