Con la risposta ad interpello n. 90 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di successione in caso di trust testamentario.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria si occupa per la prima volta della fiscalità del trust testamentario, che si concretizza nell’apporto di patrimonio in un trust tramite testamento.
La risposta n. 90/E, dunque, scioglie il dubbio relativo alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione di un trust, che è stato istituito in Italia nel 2021 dalla disponente, residente in Italia.
In particolare, il caso di specie si riferisce ad un trust che è stato istituito da una persona fisica residente in Italia, nel 2021, e che era regolato dalla legge di Jersey del 1984.
Il beneficiario del trust è il figlio della disponente o, in sua mancanza, il coniuge dello stesso o, in sua mancanza, una Fondazione.
La disponente, deceduta nel 2022, con testamento pubblico aveva istituito suo erede universale il trust.
Il patrimonio della disponente è composto da beni immobili situati in Italia e da beni mobili.
Il trustee, cioè colui che gestisce i beni vincolati nel trust a salvaguardia dei beneficiari, è anche colui che è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione. A tal fine, ha incaricato un notaio di porre in essere i relativi adempimenti e, pertanto, chiede chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione.
In particolare, ciò che interessa in questo caso sono le modalità di presentazione della citata dichiarazione di successione, ossia sapere se:
Nella risposta n. 90/E/2024, l’Agenzia parte dal definire l'istituto del trust che ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed è in vigore dal 1° gennaio 1992.
Si definisce trust il rapporto in virtù del quale un determinato soggetto (definito disponente o settlor) trasferisce a un altro soggetto (denominato trustee) alcuni beni perché egli li amministri nell’interesse di uno o più eventuali beneficiari (cui saranno successivamente ritrasferiti) o per un determinato scopo.
Ai sensi della citata Convenzione, le caratteristiche essenziali del trust sono:
Dal punto di vista dell’imposizione indiretta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che:
Nella risposta n. 90/E, l’Agenzia specifica che i richiamati principi generali relativi alle imposte di successione, donazione, ipotecaria e catastale trovano applicazione anche quando la dotazione del trust avvenga mortis causa, in forza di testamento, come accaduto nel caso dell’interpello.
Richiamando alcune pronunce di legittimità, dunque, l’Agenzia ritiene che nel caso di specie, la dotazione del trust realizzata mediante l’istituzione di erede del medesimo, non integrando il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazione, doveva scontare solo le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Inoltre, tenuto conto che la dichiarazione di successione non risulta attualmente inviabile per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, è possibile effettuare l'adempimento dichiarativo mediante la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi presso l'ufficio territoriale competente in base all'ultimo domicilio del de cuius, come indicato nella FAQ del 5 aprile 2023.
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