Sì al sequestro conservativo di beni conferiti in un trust familiare dall’imputato se è quest’ultimo a continuare ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilità.
E’ quanto si desume dal testo della sentenza di Cassazione n. 8041 del 20 febbraio 2017, con la quale è stata confermata la decisione di sequestro conservativo emessa dal GUP con riferimento ad una serie di immobili intestati ad un trust, nella quota del 50%, pari a quelli conferiti dall’imputato, accusato di bancarotta preferenziale.
A fronte delle doglianze avanzate dall’interessato, che aveva presentato ricorso avverso la citata misura cautelare, i giudici della Quinta sezione penale hanno sottolineato come sia irrilevante la costituzione del trust per blindare i beni se questo strumento sia stato utilizzato al fine di sottrarre i medesimi in frode ai creditori.
Difatti – si legge nella decisione - non si può né consentire né ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio delle norme inderogabili del diritto pubblico.
Nel caso di specie, il trust era stato costituito dal disponente-imputato con un atto unilaterale non recettizio, avente natura gratuita (trust familiare).
Occorreva, pertanto, avere attenzione alla circostanza che il trust non fosse stato costituito a fini meramente simulatori.
Orbene – ha precisato la Suprema corte - presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito, al di là di determinati poteri che possono competergli in base alle norme costitutive.
Tale condizione è ineludibile tanto che, se risulta che la perdita del controllo dei beni sia stata solo apparente – come nel caso di specie - il trust deve ritenersi nullo, non producendo l’effetto segregativo che gli è proprio.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".