Per trust "autodichiarato" si intende il trust istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee. In questo caso, dunque, non c'è alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee, in quanto, appunto, il ruolo di trustee è assunto dallo stesso disponente.
Un'importante precisazione riguardo la costituzione di un trust autodichiarato è giunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22754 del 12/9/2019.
I Supremi giudici, respingendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che, contrariamente al parere del notaio rogante, aveva chiesto le imposte di costituzione in misura proporzionale, sanciscono ora che il trust autodichiarato sconta le imposte in misura fissa.
La sentenza analizza tutti gli orientamenti esistenti sul tema, oltre che le indicazioni rese dalla stessa Agenzia delle Entrate, per arrivare alla formulazione di un nuovo principio di diritto.
Osservano i giudici della Cassazione che è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere ancora più radicale l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo di questo particolare tipo di trust e su quello di apposizione del vincolo all’interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto.
Pertanto, deve affermarsi quanto segue:
Alla luce di tutto ciò – secondo gli Ermellini – nel caso di specie, dove la figura del disponente e del trustee coincidono, manca l’effettivo presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti. Inoltre, con tale tipo di trust autodichiarato, il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti o anche sé stesso, se ancora in vita al momento della scadenza.
Dunque, in tale ipotesi, un reale trasferimento è impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto che “prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio in favore dei beneficiari”.
Di qui, la conclusione della Corte secondo cui è corretta la condotta del notaio rogante che ha autoliquidato le imposte in misura fissa.
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