La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo che era stato disposto nei confronti di una Srl, ai sensi degli articoli 5 e 24 del Dlgs 231/2001, nella misura dell'intero profitto del reato.
Nel dettaglio, il Tribunale del riesame aveva confermato la misura del sequestro di una somma di oltre 1milione di euro ovvero, in subordine, di beni di un valore equivalente a questo importo, in relazione all’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa aggravata e continuata ascritto all’amministratore della società e realizzato nell’ambito di un appalto pubblico. Il Gip, in particolare, aveva ritenuto che il profitto dei reati di truffa aggravata in danno di ente pubblico e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente fosse costituito dall'intero importo retributivo degli incarichi di progettazione conferiti alla Srl, depurati del 30% a titolo di spese vive.
Da qui il ricorso in cassazione avanzato dalla società, la quale, in primo luogo, aveva lamentato un’erronea individuazione del profitto confiscabile in quanto, secondo la ricorrente, la misura avrebbe dovuto interessare solo il prezzo e non il profitto del reato.
Doglianze, queste, ritenute infondate dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 51655 depositata il 13 novembre 2017, nella quale è stato prioritariamente precisato che, nella specie, si verteva in un’ipotesi di “reato contratto”, in cui la legge sanziona direttamente il regolamento contrattuale, e non di “reato in contratto”, in cui non è penalmente rilevante l’assetto di interessi raggiunto, bensì la condotta tenuta da una parte ai danni dell’altra per raggiungerlo.
E i giudici di legittimità, in tale contesto, hanno ricordato come nella fattispecie di truffa ai danni dello Stato, la confisca per equivalente ed il relativo sequestro preventivo, nei casi cosiddetti, appunto, di “reato contratto”, possono avere ad oggetto l’intero prezzo del reato, senza distinzione tra questo ed il profitto.
Il profitto del reato, infatti, ai fini dell’applicazione della confisca per equivalente, coincide con l’intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore.
Diversamente, nel caso in cui siano rappresentati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o relazioni ideologicamente false, il profitto corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti.
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