Troppi straordinari: il danno da stress va risarcito (con Video Guida)

Pubblicato il 25 marzo 2024

Il superamento del limite orario di lavoro, legale e contrattuale, risulta significativo? E' ravvisabile un danno da stress in capo al dipendente.

Con sentenza n. 171 dell'8 marzo 2024, il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore contro l'azienda datrice di lavoro, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno derivante dal carattere usurante della prestazione lavorativa posta in essere.

Lavoro straordinario in eccesso: datore condannato a risarcire

Nella vicenda in esame, il ricorrente aveva svolto, nel corso del rapporto di lavoro, in media 8,15 ore settimanali di lavoro straordinario, corrispondenti a 388,18 ore annuali di lavoro straordinario, calcolato su undici mesi ad esclusione delle ferie.

Questo nonostante gli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n. 66/2003 fissino la durata massima dell'orario di lavoro settimanale e il numero massimo di ore di lavoro straordinario rispettivamente in 48 e 250 ore.

Senza contare che anche il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro (CCNL Commercio - Terziario) fissava in 250 ore annue il limite massimo del lavoro straordinario esigibile.

 

 

Troppi straordinari: danno da stress o da usura psicofisica

Rispetto al danno lamentato dal dipendente, l'organo giudicante ha ricordato quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, orientata nel senso di riconoscere la risarcibilità del danno cosiddetto da stress o da usura psicofisica, inscritto nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale.

Lo stress - ha ribadito il giudice del lavoro - si verifica come conseguenza di una prestazione lavorativa che eccede di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni.

Tale danno si distingue dal danno biologico inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto (danno alla salute) e che si concretizza, a differenza del danno da usura psicofisica, in una "infermità" fisica e/o psichica.

Danno da stress presunto se c'è inadempimento

L'esistenza del danno da usura psicofisica, a differenza del danno biologico, è presunta quando:

E per la determinazione dell'entità del danno da stress, inoltre, si deve tenere conto della gravità dell'inadempimento posto in essere dal datore di lavoro.

Risarcimento del danno da stress quantificato in via equitativa

Nel caso esaminato, il superamento del limite orario, legale e contrattuale, era risultato sufficientemente significativo.

Senza contare che il ricorrente aveva operato in trasferta per intere settimane, con corrispondente pregiudizio per i propri abituali interessi di vita privata e sociale.

Era legittimo, quindi, riconoscere che l'attività lavorativa prestata, superando sistematicamente i limiti orari legali e contrattuali prescritti, potesse aver causato danni da stress al lavoratore.

La predetta situazione, inoltre, si era protratta con continuatività per oltre sette anni.

Alla luce di tutti tali rilievi, il Tribunale ha ritenuto che potesse confermarsi la presunzione di sussistenza del danno da stress in capo al prestatore ricorrente.

Per quanto riguarda, poi, la quantificazione del predetto danno, il giudice di merito ha ritenuto opportuno procedere in via equitativa.

Giusta causa di dimissioni per il dipendente

Ma non è tutto. Il Tribunale ha anche riconosciuto che l'emersione del danno da stress, congiuntamente all'omesso integrale pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario prestato, potessero costituire giusta causa di dimissioni senza preavviso, così come erano state rassegnate dal lavoratore medesimo.

Questo, con conseguente condanna del datore di lavoro al versamento dell’indennità di mancato preavviso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy